COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 21/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 29 / R – stagione sportiva 2013/2014. Reclamo proposto dalla Società A.S. Olimpia Firenze A.S.D., avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha comminato, nei suoi confronti, l’ammenda di € 1.000,00. (C.U. n. 25 del 31.10.2013).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 29 del 21/11/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
29 / R - stagione sportiva 2013/2014.
Reclamo proposto dalla Società A.S. Olimpia Firenze A.S.D., avverso la delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha comminato, nei suoi confronti, l’ammenda di € 1.000,00. (C.U. n. 25 del 31.10.2013).
Con reclamo tempestivamente proposto l’A.S. Olimpia chiede l’annullamento o la riduzione della sanzione precisata in epigrafe.
Afferma la propria estraneità al fatto sostenendo che gli autori dell’aggressione al calciatore dell’A.S.D. Lanciotto, che ha determinato il G.S. ad infliggere l’ammenda, non “risultano essere sostenitori della nostra squadra e né da noi identificabili né da noi tamponabili poiché presenti non sugli spalti del Cerreti, ma in uno spazio esterno alla nostra struttura rappresentato dalle tribune dello stadio del Baseball”.
La C.D., come da prassi ormai consolidata, ha richiesto al D.G. un supplemento di rapporto e, dopo aver comparato il reclamo con il rapporto di gara ed il successivo supplemento, ha ritenuto dover acquisire dal D.G. ulteriori chiarimenti.
Nel corso della richiesta audizione il legale rappresentante della Società, dopo aver avuto cognizione dei due supplementi resi dall’Arbitro, ha insistito per l’annullamento o la riduzione della sanzione, ribadendo l’estraneità di propri sostenitori all’episodio,
Questi i fatti rilevati dal Collegio sulla base di quanto rilevato dall’insieme degli atti ufficiali acquisiti in fase istruttoria.
- Il calciatore tesserato per l’A.S.D. Lanciotto Campi, Katib Ismail, mentre si trovava all’esterno del recinto spogliatoi, dopo la fine della gara, veniva ingiuriato e quindi colpito al volto da una decina di persone rimaste sconosciute. Riuscito a rientrare nello spogliatoio, in virtù dell’intervento del D.G. e dei dirigenti delle due società, il calciatore ha dichiarato, in presenza dell’Arbitro, ai funzionari della P.S. intervenuti di aver in precedenza rivolto alle persone che lo hanno aggredito, la frase “Spero facciate la fine del vostro amico”, riferendosi in tal modo ad un giovane calciatore dell’Olimpia deceduto, nei giorni precedenti, in un incidente stradale.
- L’aggressione si è verificata all’esterno degli spogliatoi, in un’area compresa tra il cancello che delimita lo spogliatoio e quello di accesso ad un’area pubblica davanti la sede della Società Olimpia, prima che il calciatore raggiungesse l’area pubblica dei giardini del Campo di Marte.
- Il luogo dell’aggressione non è né comunicante né confinante con le tribune del campo di Base-ball.
Accertate le circostanze nelle quali il fatto si è verificato, si rileva che non è stato in alcun modo possibile giungere alla identificazione degli autori dell’aggressione, come ripetutamente dichiarato dal D.G. che vi ha direttamente assistito.
Dalla mancata identificazione dei colpevoli discende, “ipso facto”, la responsabilità oggettiva della Società ospitante in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, c. 4, del C.G.S. il quale stabilisce che:
“Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. …”
A tale precisa disposizione il reclamo non contrappone alcun elemento che possa esonerare o attenuare la responsabilità della Società limitandosi ad una mera esclusione della partecipazione al fatto di propri sostenitori e senza porre in essere il benché minimo tentativo di procedere alla identificazione degli aggressori.
Le altre argomentazioni del reclamo, accettabili sotto il profilo umano, esulano dal presente contesto.
Sotto il profilo della congruità della sanzione, tuttavia, il Collegio ritiene doversi tener conto del comportamento tenuto dalla reclamante nel permettere al calciatore Katib, sia pure con l’ausilio del D.G. e dei Dirigenti della Società ospitata, di raggiungere gli spogliatoi senza ulteriori danni fisici. Il comportamento tenuto dal calciatore Katib induce la C.D. a trasmettere gli atti alla Procura Federale affinché accerti se nella frase pronunciata dal calciatore riportata dal D.G. sul rapporto e sul supplemento, sussistano gli estremi della violazione del disposto dell’art. 1, c. 1, del C.G.S..
P.Q.M.
In accoglimento della richiesta formulata in via subordinata dalla reclamante, accertata la responsabilità in via oggettiva della Società Olimpia, determina l’ammenda a carico della medesima nella misura di € 600,00 (seicento).
Dispone l’invio degli atti alla Procura per quanto indicato in parte motiva.
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