COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale – N° 24 del 21.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FUTSAL SACCO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 20 DEL 20/10/2013 CON IL QUALE E’ STATA COMMINATA LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23 GENNAIO 2014 ALL’ALLENATORE SORDO FILIPPO IN RELAZIONE ALLA GARA FUTSAL SACCO – ROVERETO SPORTFIVE DEL 18.10.2013 CAMPIONATO SERIE C1 CALCIO A 5.
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it -
Comunicato Ufficiale – N° 24 del 21.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FUTSAL SACCO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U.
N. 20 DEL 20/10/2013 CON IL QUALE E' STATA COMMINATA LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23
GENNAIO 2014 ALL'ALLENATORE SORDO FILIPPO IN RELAZIONE ALLA GARA FUTSAL SACCO –
ROVERETO SPORTFIVE DEL 18.10.2013 CAMPIONATO SERIE C1 CALCIO A 5.
La società Futsal Sacco, con ricorso ritualmente presentato ha impugnato il provvedimento disciplinare in oggetto,
con il quale il G.S. ha comminato la sanzione sopra indicata per i motivi contenuti nel C.U. n. 20 del 20/10/2013.
La ricorrente chiede l'audizione avanti alla Commissione Disciplinare dell'allenatore asserendo che i fatti si
sarebbero svolti in maniera ben diversa da come riportato nel referto arbitrale.
L'allenatore sentito da codesta Commissione Disciplinare ha ammesso di avere insultato l'arbitro negando qualsiasi
tipo di minaccia e sostenendo che il suo comportamento era stato determinato dall'aver appreso dall'arbitro di
essere stato espulso per proteste mentre a suo dire gli era stato detto in precedenza dall'arbitro di essere stato
espulso per essersi allontanato troppo velocemente dal campo a fine primo tempo.
Il reclamo è infondato. Il referto arbitrale descrive in maniera estremamente dettagliata ed analitica lo svolgimento
dei fatti. Ai sensi dell'art. 35 C.G.S. Lo stesso fa piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione dello
svolgimento delle gare
La sanzione applicate dal G.S. appare congrua stante la molteplicità e gravità dei comportamenti refertati
dall'arbitro.
P.Q.M.
La Commissione delibera di respingere il ricorso e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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