F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALC. PIANU WILLIAM DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TREVISO DEL 11.5.2008, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 7951/65 PF12-13/SP/SEG DEL 4 GIUGNO 2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL CALC. PIANU WILLIAM DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TREVISO DEL 11.5.2008, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 7951/65 PF12-13/SP/SEG DEL 4 GIUGNO 2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)
Con provvedimento in data 4.6.2013 la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale, fra gli altri, il calciatore William Pianu, all’epoca dei fatti tesserato per il Treviso Football Club 1993 S.r.l., per rispondere della violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S.,per avere, prima della gara Bari/Treviso dell’11 maggio 2008, in concorso con altri soggetti tesserati e non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato di tale gara, prendendo contatti ed accordi allo scopo sopra indicato. In particolare Pianu per avere contattato Santoruvo, al fine di proporgli l’alterazione del risultato della gara, onde far ottenere un vantaggio in classifica al Treviso, a fronte del pagamento di una somma di denaro. La Procura ha chiesto la condanna del Pianu ad anni 3 e mesi 6. Con deliberazione pubblicata sul Com. Uff. n. 5/CDN del 16 luglio 2013, la Commissione Disciplinare Nazionale ha deciso di prosciogliere lo stesso dagli addebiti contestati. La Commissione ha ritenuto di non condividere le richieste avanzate dalla Procura “poggiando le stesse su chiamate in correità de relato” ritenute prive di riscontro. Ciò in quanto il Masiello, nel corso dell’audizione del 10.7.2012, ha dichiarato testualmente: “ricordo che Santoruvo ci riferì che era stato Pianu del Treviso a contattarlo per trovare l’accordo sul risultato”; dichiarazione, non confermata in sede di interrogatorio dinanzi alla A.G. in data 30.7.2012 quando la iniziale certezza
diventa una mera supposizione: “il portavoce del Treviso secondo me era Pianu”. Aggiunge la Commissione che lo stesso Lanzafame riferisce in proposito circostanze apprese de relato, come nell’audizione del 4.3.2013. Inoltre aggiunge la Commissione che la dichiarazione di Stellini, che dà atto di una pretesa amicizia tra Santoruvo e Pianu, resta in evidente contraddizione rispetto all’accertata precarietà dei loro rapporti personali. Conclude la Commissione che “può ragionevolmente affermarsi che dagli atti non è dato rinvenire alcuna certezza in ordine al coinvolgimento del Pianu nell’illecito in questione” decidendo di proscioglierlo da ogni addebito. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo gravame il Procuratore Federale, deducendo la erronea valutazione del materiale probatorio e conseguente erronea qualificazione della condotta del tesserato William Pianu da parte della Commissione Disciplinare Nazionale. Più in particolare, la Procura Federale deduce una serie di motivi di censura alla decisione della Commissione Disciplinare che possono così riassumersi. Essa in primo luogo ritiene erronea la considerazione preliminare che svolge la C.D.N. quando afferma che la posizione del Pianu è “del tutto singolare, non foss’altro perché risulta essere l’unico tesserato del Treviso deferito”. A questo riguardo la Procura rileva che la decisione si trova in contrasto con quanto affermato a pag. 14 della stessa laddove si sostiene che “allo stato, alcuni dei calciatori coinvolti nell’illecito sono stati identificati, altri potrebbero essere ancora individuati (in particolare quelli della Soc. Treviso)”. Inoltre la Procura rileva che la Commissione non ha tenuto conto che nel deferimento si fa espressa riserva di valutare eventuali sopravvenienze
probatorie e si dice esplicitamente che l’illecito è stato commesso in concorso con soggetti allo stato non identificati, evidenziando comunque che, essendo il Treviso la squadra che ha vinto, sarebbe stato sufficiente anche in coinvolgimento di un solo tesserato. In secondo luogo la Procura ritiene che la C.D.N. abbia interpretato erroneamente il valore delle dichiarazioni di interesse e i vari contributi dichiarativi che si riscontrano in modo univoco tra di loro omettendo addirittura di valutarli tutti. A questo riguardo la Procura evidenzia il fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla C.D.N., il Lanzafame non afferma circostanze apprese de relato ma fatti a sua diretta conoscenza, in modo circostanziato sicuro e preciso. Essa ricorda che il predetto tesserato in data 8/8/2012, in sede di interrogatorio dinanzi al PM di Bari afferma: “ricordo che c’era Pianu del Treviso che faceva parte dell’accordo…penso che i soldi venissero dalla società. Si diceva che il Treviso si stesse comprando le partite di fine stagione”. Rileva la Procura che tale affermazione è stata resa dinanzi all’Autorità Giudiziaria che ha chiesto, a carico del Pianu, il rinvio a giudizio. Inoltre essa ritiene che tale inequivoca affermazione non può essere inficiata dal fatto che, in sede di audizione del 4/3/2013, il Lanzafame sembrerebbe fare intendere di avere appreso del coinvolgimento di Pianu da alcuni compagni di squadra. A questo riguardo la Procura richiama alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità in cui si afferma la valenza ed utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni aventi ad oggetto notizie circoscritte ad una cerchia ben determinata e individuabile di persone, anche quando non sia identificata o identificabile la fonte di tale notizia, ritenendo che l’ambiente di una società di calcio si deve qualificare come comunità ristretta (v. a tal riguardo la giurisprudenza citata a pag. 4 del ricorso del Procuratore Federale della F.I.G.C.). Inoltre sostiene la Procura che anche Stellini nell’interrogatorio reso al PM di Bari il 7.8.2012 certifica ancora una volta l’esistenza dell’accordo illecito intercorso tra i due per l’alterazione della gara. Rileva altresì la Procura che la C.D.N. omette ogni valutazione sulle dichiarazione rese da Angelo Iacovelli in sede di interrogatorio dinanzi al PM di Bari del 21.9.2012 il quale dichiara testualmente “su Bari Treviso dell’anno precedente andai a trovare Pianu del Treviso in albergo. So che cercava qualcuno del Bari per concordare il risultato perché al Treviso servivano punti. So che ha parlato con Gillet”. Rileva altresì la Procura che tale incontro è stato confermato dallo stesso Pianu nell’audizione dinanzi alla Procura Federale del 28.2.2013. Infine la Procura richiama le dichiarazioni di Masiello nell’audizione del 10 luglio 2012 innanzi alla stessa laddove afferma: “ricordo che Santoruvo ci riferì che era stato Pianu del Treviso a contattarlo per trovare l’accordo sul risultato…”. Per queste ragioni la Procura, ritenuto che gli elementi probatori raccolti e posti a base dell’atto di deferimento consentono di ritenere pienamente provata la partecipazione dello stesso all’illecito sportivo volto all’alterazione della gara Bari/Treviso dell’11 maggio 2008, ha chiesto che venisse comminata la sanzione della squalifica di anni 3 e mesi 6. Con atto pervenuto alla Corte di Giustizia Federale in data 19 luglio 2013 la difesa del Pianu ha svolto delle controdeduzioni. Il Pianu in tale atto innanzitutto mette in evidenza a sua discolpa le dichiarazioni del sig. Esposito nella audizione del 20.2.2013 in cui lo stesso afferma, dopo aver precisato di averlo sempre trovato una persona simpatica, che il Pianu non lo ha chiamato per combinare la gara con il Treviso. Quanto alle argomentazioni poste a base del ricorso della Procura Federale il Pianu ne contesta la fondatezza riportandosi alle dichiarazioni fatte dagli altri tesserati. In riferimento alle dichiarazioni rese da Masiello sostiene che esse appaiono contraddittorie in quanto, se da un lato afferma che “Santoruvo ci riferì che era stato Pianu del Treviso a contattarlo per trovare l’accordo sul risultato” (audizione del 10 luglio 2012) e che “il portavoce del Treviso secondo me era Pianu” (interrogatorio 30 luglio 2012), dall’altro, nell’audizione dell’11 marzo 2013 dinanzi alla Procura Federale afferma che il referente del Treviso è stato Pianu ma si tratterebbe di sue deduzioni. Inoltre il Pianu nella sua difesa evidenzia il fatto che i rapporti tra lo stesso e il Santoruvo non erano buoni, circostanza che sarebbe emersa anche nelle audizioni del Santoruvo, dell’Esposito, del Rajcic e del Gillet. Ne conseguirebbe che anche le dichiarazioni rese da Stellini non potrebbero essere poste a fondamento di responsabilità in capo al Pianu. Quanto alle dichiarazioni rese dal Lanzafame la difesa del Pianu rileva che, se da un lato nell’interrogatorio dell’8 agosto 2012 dinanzi alla Procura della Repubblica di Bari egli afferma che Pianu faceva parte dell’accordo, dall’altro, nell’audizione del 4 marzo 2013 dinanzi alla Procura Federale, si limita a riferire che quando si parlava dell’accordo con il Treviso era qualcuno della squadra a riferire che il contatto del Treviso fosse Pianu. Quanto alle dichiarazioni di Angelo Iacovelli la difesa del Pianu afferma che non siano credibili poiché il fatto sarebbe avvenuto nell’immediatezza della gara risultando inverosimile la rilevanza dello stesso ai fini dell’accordo per il risultato. All’udienza del 26 luglio 2013 avanti a questa Corte di Giustizia sono intervenuti, ribadendo le argomentazioni a sostegno delle rispettive posizioni e confermando le conclusioni già precisate nei propri scritti difensivi, il Procuratore Federale e il difensore del Pianu. Il ricorso avanzato dalla Procura appare meritevole di accoglimento, sussistendo a giudizio di questa Corte motivi sostanziali per discostarsi dalla decisione assunta dall’Organo di Giustizia Sportiva di prime cure. Come evidenziato dalla C.D.N. la gara Bari/Treviso dell’11.5.2008 (Stagione Sportiva 2007 – 2008) “si è rivelata alterata dalla combine posta in essere da alcuni tesserati” e “la partita, effettivamente, finì 1 a 0 per il Treviso, e, pertanto l’illecito ebbe modo di produrre ogni suo effetto (da qui la contestazione della relativa aggravante)”. Così come ricordato dalla C.D.N., ai fini dell’integrazione della fattispecie di illecito sportivo, ai sensi dell’art. 7 C.G.S. è sufficiente “il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”; ciò significa che non è necessaria l’effettiva alterazione dello svolgimento o del risultato né è necessario che ci sia stato il pagamento di una somma di denaro quale corrispettivo della alterazione. Nella fattispecie il risultato della gara è stato alterato e vi è stato anche il pagamento di un corrispettivo. Come sopra evidenziato la C.D.N. ha prosciolto da ogni addebito il Pianu ritenendo di non rinvenire dagli atti del procedimento certezze in ordine al coinvolgimento dello stesso nell’illecito. A giudizio di questa Corte tali affermazioni non sono condivisibili. In primo luogo va rilevato che, una volta che sia stata accertata una combine ai fini dell’alterazione di una gara, così come affermato dalla stessa C.D.N., appare inverosimile che essa, riguardando una partita in cui si sono confrontate due squadre, non possa che coinvolgere tesserati dell’una e dell’altra. Nella fattispecie la Procura ha incolpato, quali tesserati all’epoca dei fatti per il Bari, ben dieci calciatori e per il Treviso il calciatore Pianu, tesserato all’epoca dei fatti per tale società, deferendoli agli Organi della Giustizia Sportiva. A questo riguardo non può non essere rilevante il fatto che, sia pure con riferimenti diversi, negli interrogatori e nelle audizioni di alcuni tesserati del Bari emerga, sulla base degli atti raccolti, quale controparte per la squadra avversaria unicamente la figura del Pianu. In particolare il tesserato Lanzafame in sede di interrogatorio innanzi al PM di Bari in data 8.8.2012 ha dichiarato esplicitamente che Pianu faceva parte dell’accordo di alterazione della partita. Né può sostenersi che la dichiarazione fatta dallo stesso tesserato in altra sede (audizione di fronte alla Procura Federale del 4.3.2013) in cui lo stesso, parlando dell’accordo con il Treviso farebbe intendere di aver appreso da alcuni compagni della squadra che il contatto fosse con Pianu toglie valenza alla precedente affermazione resa di fronte alla Autorità Giudiziaria. A questo riguardo opportunamente la Procura Federale richiama quella giurisprudenza di legittimità che attribuisce valenza e utilizzabilità probatoria alle dichiarazioni aventi ad oggetto notizie circoscritte ad una cerchia ben determinata di persone, quale può qualificarsi l’ambiente di una società di calcio. L’affermazione del Lanzafame in ordine al ruolo svolto da Pianu nella combine trova conferma nelle dichiarazioni rese da un non tesserato, Angelo Iacovelli, in sede di interrogatorio innanzi al PM di Bari il 21.9.2012 il quale afferma di essere andato a trovare in ritiro prima della gara in questione il Pianu e che tale calciatore cercava il contatto con i tesserati dell’altra squadra per concordare il risultato. Non è senza rilievo il fatto che tale incontro presso il ritiro del Treviso è confermato dallo stesso Pianu nell’audizione tenuta di fronte alla Procura Federale il 28.2.2013. La decisione della Commissione Disciplinare risulta viziata e lacunosa laddove afferma che le dichiarazioni di Lanzafame al riguardo sono relative a circostanze apprese de relato, in quanto non tiene conto di ciò che lo stesso ha dichiarato l’8.8.2012, in sede di interrogatorio dinanzi al PM di Bari, e laddove omette ogni riferimento alle dichiarazioni rese da Angelo Iacovelli nella stessa sede il 21.9.2012. Ciò a prescindere dalle dichiarazioni di Masiello che dapprima (nella audizione del 10/7/2012 innanzi alla Procura Federale) ha affermato che il compagno Santoruvo gli aveva riferito che era stato Pianu del Treviso a contattarlo per trovare l’accordo sul risultato e, successivamente, nell’audizione in data 11.3.2013 dinanzi alla Procura Federale, ha affermato che si trattava di una sua deduzione e che il referente del Treviso era Pianu. In definitiva il proposto ricorso merita accoglimento. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale infligge al signor Pianu William la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6.
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