F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2013 e su www.figc.it 9. RICORSO DEL CALC. BONOMI SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7951/65 PF 12- 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 22 Novembre 2013 e su www.figc.it
9. RICORSO DEL CALC. BONOMI SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12- 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)
La Corte Federale a Sezioni Unite si è riunita, nell’adunanza del 26 luglio 2013, per decidere in merito al ricorso, proposto dal calciatore Simone Bonomi, nato a Milano l’8/11/1980, rappresentato e difeso dagli Avv. Luigi Marsico e Marco Scognamiglio, entrambi del Foro di Roma, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con comunicato ufficiale n. 5/CDN, del 16 luglio 2013, relativa al deferimento della Procura Federale avente n. 7951/75, del 4 giugno 2013, operato a carico dello stesso sig. Simone Bonomi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S. Bari SpA, e di altri, con riferimento alla gara del campionato di serie B Salernitana-Bari, disputatasi il 23 maggio 2009.
FATTO
La Procura federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione disciplinare il calciatore Simone Bonomi per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 del codice di giustizia sportiva per aver,in occasione della gara del campionato di serie B Salernitana-Bari del 23 maggio 2009, in concorso con altri soggetti tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della predetta partita, prendendo contatti ed accordi diretti a tale scopo. Il Procuratore federale riscontrava a carico del sig. Bonomi altresì l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del codice di giustizia sportiva, consistente nell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara. Costituitosi innanzi alla Commissione disciplinare, il sig. Bonomi si limitava ad affermare la propria responsabilità disciplinare esclusivamente in riferimento alla violazione dell’art. 7 comma 7 del codice di rito sportivo, per non aver denunciato quanto da cui conosciuto. La decisione resa dalla Commissione disciplinare in prime cure rilevava che “il calciatore Bonomi confessa di aver partecipato alla riunione nella palestra nel corso della quale venne rivelato il contatto con gli emissari della Salernitana e ammette anche che il proprio compagno Stellini, in tale occasione, propose la combine a fronte di una dazione si una somma di denaro. Lo stesso Bonomi sostiene, però, di aver manifestato il suo dissenso. Tale affermazione non ha trovato alcun riscontro ed è smentita dalla dichiarazione, sul punto, del Masiello. Per di più Bonomi ammette anche di essere stato presente in occasione della telefonata il giorno prima della gara tra Guberti e Fusco, confermando così quanto sostenuto da Masiello, anche se afferma di non essersi reso conto del tenore della telefonata e di non saper spiegare il motivo per il quale si trovasse nella stanza nella quale era riunita la squadra. La circostanza appare del tutto incredibile alla luce del fatto che della combine si era ampiamente parlato nel corso dell’incontro in palestra e che, comunque, la sua esistenza era conosciuta praticamente da tutta la squadra. Infine, va ricordato che Esposito indica anche Bonomi tra coloro che percepirono un compenso per l’alterazione del risultato della gara”. La decisione di prime cure, riconosciuta la colpevolezza del Bonomi, e la sua partecipazione all’illecito sportivo, considerate le aggravanti dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, infliggeva allo stesso la sanzione della squalifica di anni 3 e di mesi 6. Avverso la decisione resa in prime cure, proponeva ricorso, in data 18 luglio 2013, il calciatore Simone Bonomi, assistito dai suoi difensori.
DIRITTO
Con il ricorso proposto, preliminarmente, il Bonomi chiedeva venisse “derubricato” l’addebito mosso alla sola ipotesi prevista dall’art. 7, comma 7, del codice di giustizia sportiva relativa all’omessa denuncia. Il ricorso proposto, inoltre, puntava alla dimostrazione dell’insussistenza dell’illecito mettendo in luce che, nella partita Salernitana-Bari del 23 maggio 2009, il Bonomi era stato impegnato esclusivamente dal 37° minuto di gioco in avanti, per sostituire il calciatore Galasso che si era infortunato, nel corso della gara. Inoltre, nel ricorso viene considerato il carattere schivo del tesserato che non aveva legato molto con i compagni e che pertanto non poteva essere parte della combine. Infine, il reclamante si duole che non sia stato applicato nei confronti dello stesso Bonomi il dettato dell’art. 24 del codice di giustizia sportiva, integrante la valutazione premiale del tesserato, considerando l’importanza delle affermazioni poste in essere dallo stesso Bonomi che, per primo, aveva rilevato una serie di circostanze quali la riunione nella palestra, risultate poi particolarmente utili ai fini della prosecuzione delle indagini. Le argomentazioni svolte dalla difesa del Bonomi appaiono contraddittorie e non possono essere condivise. Invero, la sentenza di prime cure individua nella dichiarazione del Masiello e nel riscontro operato attraverso le dichiarazioni dell’Esposito, la partecipazione all’illecito ad opera del Bonomi. Del resto anche solo considerando le stesse affermazioni del Bonomi, appare evidente che egli si sia trovato presente all’atto della realizzazione delle attività che hanno dato vita all’illecito. Rilevano, in particolare, la comunicazione in palestra, durante la quale il calciatore Stellini, vice Capitano della squadra, comunicava il contatto avvenuto in precedenza con il vice Presidente e con i tesserati della Salernitana, nonché la sua presenza nella stanza di Guberti quando si è perfezionata, attraverso la telefonata a Fusco l’accettazione dell’illecito. Infine, come riscontrato dalla sentenza di prime cure, il Bonomi risulta tra i percettori della somma distribuita dall’Esposito. Da tutto quanto sopra affermato, appare evidente la responsabilità dell’attuale ricorrente in quanto nei suoi confronti sussistono elementi tali per aver raggiunto una prova di grado superiore al generico livello probabilistico, richiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bonomi Simone e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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