F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 25 Novembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALC. GUBERTI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7951/65 PF12-13/SP/SEG DEL 4 GIUGNO 2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 25 Novembre 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL CALC. GUBERTI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7951/65 PF12-13/SP/SEG DEL 4 GIUGNO 2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)
Con atto del 4 giugno 2013, il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione Disciplinare Nazionale, il calciatore Stefano Guberti per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 C.G.S., per aver, in occasione della gara Salernitana/Bari del 23 maggio 2009, in concorso fra loro e con altri soggetti tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara predetta, prendendo contatti ed accordi diretti a tale scopo. In particolare al Guberti la Procura Federale ha contestato di aver coltivato, unitamente al compagno di squadra Daniele De Vezze, la trattativa con il tesserato della Salerinata 1919 Luca Fusco, al fine dell’effettiva conclusione dell’accordo volto all’alterazione del risultato della gara, condotta pluriaggravata, ex art. 7, comma 6, C.G.S., per il conseguimento di tale alterazione e per la pluralità di illeciti commessi dal deferito, già sanzionato nell’ambito di altro precedente procedimento disciplinare. Dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, il Guberti respingeva le accuse. Con decisione pubblicata in data 16 luglio 2013, la Commissione Disciplinare, ritenute provate le condotte allo stesso ascritte ed accertata la di lui responsabilità in ordine alle relative violazioni disciplinari, gli ha inflitto la sanzione della squalifica per anni 3 anni e mesi 6. In particolare, la Commissione Disciplinare Nazionale ha considerato attendibili le dichiarazioni accusatorie rese a suo carico dal calciatore Masiello, il quale ha riferito di una telefonata fra il Guberti ed il Fusco, il giorno prima della gara in questione, rivolta alla conclusione dell’accordo, alla presenza anche di altri compagni. Ha aggiunto, il Masiello, particolari attendibili in ordine alla distruzione da parte del Guberti del telefonino usato per tale telefonata, nonché dell’abitudine del Guberti di utilizzare più SIM e più telefoni. Le dichiarazioni di Masiello, poi, troverebbero riscontri oggettivi, secondo la motivazione della decisione C.D.N., in quelle del calciatore Lanzafame, che indica chiaramente in Guberti, unitamente al De Vezze, l’autore della telefonata al Fusco confermativa della combine, la mattina stessa della gara. La Commissione Disciplinare Nazionale, inoltre, rileva come ulteriori riscontri oggettivi alle dichiarazioni di Masiello siano poi forniti da quella del calciatore Bonomi, secondo il quale il Guberti ebbe a partecipare con i compagni di squadra alla riunione nella palestra, nel corso della quale era stato rivelato l’accordo raggiunto con gli emissari della Salernitana per l’alterazione del risultato della gara. Infine, sempre secondo la Disciplinare, la responsabilità del deferito emergerebbe anche dalle dichiarazioni dell’Esposito, il quale ha riferito sia che fu Guberti, unitamente al Masiello, a richiedergli di recarsi all’incontro con gli emissari della Salernitana, sia che lo stesso Guberti percepì la propria quota di compenso per l’attuazione della combine. Contro la predetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, il Guberti ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, chiedendone l’integrale riforma. L’appellante censura l’impugnata decisione principalmente sotto il profilo dell’insufficienza e della contraddittorietà del materiale probatorio raccolto dalla Procura Federale a fondare il giudizio di responsabilità disciplinare emesso nei confronti del deferito dalla Commissione Disciplinare Nazionale, la quale avrebbe valutato in maniera erronea le dichiarazioni a carico del Guberti ed omesso di tenere in debita considerazione quelle a suo discarico. All’odierna udienza la difesa dell’appellante si è riporta al ricorso ed alle conclusioni ivi assunte; il procuratore Federale ha insistito per il rigetto dell’appello. Il formulato ricorso non appare meritevole di accoglimento, non evidenziando lo stesso, né sussistendo a giudizio di questa Corte, motivi sostanziali per discostarsi dalla decisione assunta dall’Organo di Giustizia Sportiva di prime cure. La difesa dell’appellante si concentra nel tentativo di dimostrare l’insufficienza e comunque l’inattendibilità o la contraddittorietà delle dichiarazioni accusatorie rese da terzi a carico del Guberti, adducendo in alcuni casi l’esistenza di ulteriori dichiarazioni, non tenute in debita considerazione dalla Commissione Disciplinare, di contrario tenore. Tuttavia, come questa Corte ha già avuto modo di statuire in un precedente procedimento disciplinare per illecito sportivo a carico dell’odierno deferito, seppure possa apparire che le dichiarazioni rese nelle varie sedi investigative dai diversi soggetti che hanno riferito delle varie condotte del Guberti e del di lui coinvolgimento nella combine non siano fra loro perfettamente coincidenti, ovvero quelle rilasciate dagli stessi soggetti in momenti successivi ed in sedi diverse presentino profili di non uniformità di contenuti descrittivi, è altrettanto indubitabile che tutte tali dichiarazioni, nella loro sostanziale univocità e complessiva convergenza, non risultano mai in palese contrasto le une con le altre. Inoltre, le divergenze fra esse rilevabili attengono esclusivamente ad elementi fattuali secondari, marginali e di contorno, sussistendo al contrario piena concordia in ordine alle circostanze principali riferite dai soggetti escussi, pienamente fondanti la responsabilità dell’incolpato in ordine ai fatti e per il titolo al medesimo ascritti. D’altro canto, a corroborare l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai soggetti coinvolti nella vicenda - in particolare dal Masiello - ed a fondamento della tesi accusatoria sussiste, a carico del calciatore deferito, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’appellante, un complesso indiziario di assoluta rilevanza, al quale concorrono elementi presuntivi di natura oggettiva, gravi, precisi e concordanti, tali da conferire un elevatissimo grado di attendibilità alla ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale ed accolta dalla Commissione Disciplinare, che appare alla luce di essi estremamente verosimile. La stessa difesa dell’appellante, d’altro canto, nel tentativo di scalfire tale complesso indiziario, si sofferma solo su alcuni specifici segmenti fattuali della complessiva condotta ascritta al deferito dalla Procura federale, tralasciandone altri per i quali, evidentemente, non è in grado di contrastare l’univocità delle circostanziate e convergenti dichiarazioni accusatorie a carico del Guberti. Così, ad esempio, nulla oppone ed eccepisce la difesa dell’appellante in ordine alla partecipazione del Guberti alla riunione in palestra, nel corso della quale era stato rivelato a tutti i componenti della squadra l’accordo volto all’alterazione del risultato della gara. La presenza del Guberti a tale riunione, peraltro, è stata riferita dal Masiello, con dichiarazione poi sostanzialmente confermata dal Bonomi. Alla luce di ciò, e della mancata contestazione di tale dichiarazione del Masiello da parte dello stesso Guberti, non si vede perché non debbano poi reputarsi altrettanto affidabili e veritiere le restanti dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal Masiello sulla complessiva vicenda oggetto del presente giudizio. D’altro canto, la tesi difensiva secondo la quale il Guberti non potrebbe aver preso parte all’organizzazione della combine perché militava nelle fila del Bari da pochi mesi ed era già in procinto di lasciare la compagine pugliese per altra formazione di serie A, oltre ad essere basata su una mera illazione presuntiva, può completamente essere ribaltata, posto che il deferito, benché giovane, era comunque all’epoca dei fatti un calciatore importante e noto, tanto che nella squadra del Bari, dal momento del suo arrivo (gennaio 2009), aveva giocato quasi tutte le gare e segnato un numero considerevole di gol, contribuendo alla promozione della squadra in serie A. Inoltre, non va sottaciuta la potenzialità del Guberti alla commissione di violazioni disciplinari, come testimonia il fatto, definitivamente accertato da questa Corte, che da lì a due anni lo stesso si renderà protagonista di un nuovo tentativo di illecito sportivo, tornando proprio a Bari per combinare con lo stesso Masiello un accordo volto all’alterazione del risultato della gara Bari/Sampdoria del 23.4.2001. Conclusivamente, deve ritenersi che se anche la mancanza di riscontri oggettivi a talune dichiarazioni accusatorie, ovvero l’esistenza di dichiarazioni con esse parzialmente contrastanti, potrebbero mettere in dubbio la veridicità e l’attendibilità delle stesse, non sussistono elementi di prova contraria in grado di incrinare il complessivo quadro, probatorio ed indiziario, che delinea con chiarezza e certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, la partecipazione del Guberti alla complessiva vicenda dell’illecito sportivo contestato dalla Procura Federale, a prescindere dall’effettiva sussistenza di una piena prova per ognuno dei singoli frammenti episodici dei quali la vicenda medesima si compone. Cosicché, se anche l’effettivo ruolo del Guberti in tutti ed in ciascuno di tali frammenti episodici non sia stata dimostrata dalla Procura Federale o possa essere posta in dubbio dalle dichiarazioni indicate dalla difesa del deferito, che lo scagionerebbero, le restanti risultanze probatorie basate sulle dichiarazioni accusatorie e sui riscontri oggettivi a carico del deferito dimostrano la sua attiva partecipazione alla complessiva vicenda della combine, nella sua fase genetica, confermativa ed esecutiva, al di là di ogni ragionevole dubbio, come correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Guberti Stefano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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