F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 25 Novembre 2013 e su www.figc.it 12. RICORSO DEL CALC. PARISI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7951/65 PF 12- 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 105/CGF del 25 Novembre 2013 e su www.figc.it
12. RICORSO DEL CALC. PARISI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12- 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)
La Corte Federale a Sezioni Unite si è riunita nell’adunanza del 26 luglio 2013 per decidere in merito al ricorso, proposto dal calciatore Alessandro Parisi, nato a Palermo il 15/4/1977, rappresentato e difeso dagli Avv. Pietro Nacci Manara e Salvatore Silvestro, entrambi del Foro di Bari, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con comunicato ufficiale n. 5/CDN, del 16 luglio 2013, relativa al deferimento n. 7951/75, del 4 giugno 2013, promosso dalla Procura Federale a carico dello stesso sig. Alessandro Parisi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S. Bari SpA, e di altri, con riferimento alla gara del campionato di serie B Salernitana-Bari, disputatasi il 23 maggio 2009.
FATTO
La Procura federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione disciplinare Nazionale il calciatore Alessandro Parisi per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del codice di giustizia sportiva per avere, in occasione della gara del campionato di serie B Salernitana - Bari del 23 maggio 2009, in concorso con altri soggetti tesserati ed altri, allo stato, non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della predetta partita, prendendo contatti
ed accordi diretti a tale scopo. Il Procuratore federale riscontrava a carico del sig. Parisi l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del codice di giustizia sportiva, consistente nell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara. Costituitosi innanzi alla Commissione disciplinare, il sig. Parisi negava, in via principale, qualsiasi responsabilità in merito all’illecito ed in via subordinata chiedeva venisse dichiarata la propria responsabilità esclusivamente in relazione alla omessa denuncia, così come previsto dall’art. 7, comma 7, del codice di giustizia sportiva, in merito a fatti da lui taciuti relativi alla predetta gara. La decisione resa dalla Commissione disciplinare, in prime cure, rileva che “il calciatore Parisi ha negato la propria partecipazione a qualsiasi attività connessa all’alterazione del risultato della gara, anche a livello meramente conoscitivo. Anche in questo caso la fonte principale di accusa è costituita dalle dichiarazioni rese dal Masiello, il quale ha espressamente affermato che il Parisi era presente all’incontro in palestra avente ad oggetto la rivelazione dei contatti con gli emissari della Salernitana. Tali dichiarazioni univoche, reiterate, logiche e concordanti trovano riscontro esterno in quelle rese, sul punto, sia da Stellini che da Bonomi. Masiello identifica poi in Parisi uno dei compagni presenti alla telefonata tra Guberti e Fusco il giorno prima della gara. Inoltre, Lanzafame dichiara che Parisi era tra quelli che premevano affinchè si giungesse alla combine e lo individua anche tra coloro che erano presenti ai contatti nella mattina della gara. Infine, Esposito indica Parisi tra i percettori di una parte del prezzo dell’alterazione del risultato”. La decisione di prime cure, riconosciuta la colpevolezza del Parisi, a seguito della sua partecipazione all’illecito sportivo, considerate le aggravanti dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, infliggeva allo stesso calciatore la sanzione della squalifica di anni 3 e mesi 6. Avverso la decisione resa in prime cure, proponeva ricorso, in data 17 luglio 2013, il calciatore Alessandro Parisi, assistito dai suoi difensori.
DIRITTO
Il ricorso proposto all’attenzione di questa Corte, contiene le seguenti conclusioni “piaccia all’Ecc.ma Corte di Giustizia Federale adita, in riforma integrale della decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale nei suoi confronti, di cui al C.U. n. 5/CDN (2013/2014) del 16 luglio 2013: in via principale, accogliere i presenti motivi di appello perché del tutto fondati sia in fatto che in diritto e, per l’effetto, prosciogliere Alessandro Parisi da ogni addebito, annullando e/o revocando la sanzione irrogata a suo carico. In via subordinata, ove ritenuto, previa riqualificazione dei fatti oggetto di deferimento sotto la specie dell’art. 7, comma VII, CGS (violazione di denuncia), irrogare ad Alessandro Parisi la sanzione minima che sarà ritenuta di giustizia”. Le argomentazioni svolte dalla difesa del Parisi appaiono contraddittorie e non possono essere in questa sede condivise. Invero, la decisione di prime cure individua nella dichiarazione del Masiello e nei riscontri desumibili dalle dichiarazioni dello Stellini e del Bonomi, la certezza della partecipazione all’illecito ad opera del Parisi. Da quanto emerge dalla sentenza di primo grado, nonché dai risultati dell’indagine e dai riscontri probatori forniti dagli altri tesserati, Stellini, Bonomi, Lanzafame, nonché dalle dichiarazioni del calciatore Masiello, appare evidente che egli era presente all’atto della realizzazione delle attività che hanno dato vita all’illecito; rileva la comunicazione chiara ed inequivocabile in palestra, mediante la quale il calciatore Stellini, vice capitano della squadra, aveva comunicato il contatto avvenuto in precedenza con il vice Presidente e con i tesserati della Salernitana (Fusco e Ganci); inoltre, incide la sua presenza nella stanza di Guberti quando si è perfezionato, attraverso l’accettazione, l’illecito sportivo. Infine, come riscontrato dalla sentenza di prime cure, il Parisi risulta tra i percettori di una parte della somma distribuita dall’Esposito. Da tutto quanto sopra considerato, appare evidente la partecipazione all’illecito e la responsabilità dell’attuale ricorrente; invero nei suoi confronti emergono dagli atti del giudizio elementi tali da considerare raggiunta una prova di grado superiore al generico livello probabilistico, come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte e ribadito, peraltro, da numerose decisioni rese dal Tribunale Nazionale di arbitrato per lo sport del CONI, con diversi lodi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Parisi Alessandro e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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