F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 26 Novembre 2013 e su www.figc.it 13. RICORSO DEL CALC. SANTORUVO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TREVISO DELL’11.5.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7951/65 PF 12 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 26 Novembre 2013 e su www.figc.it
13. RICORSO DEL CALC. SANTORUVO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TREVISO DELL’11.5.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12 13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)
Il Procuratore Federale ha deferito dinnanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale (C.N.D.), tra gli altri, il calciatore Vincenzo SANTORUVO per rispondere degli addebiti di cui al provvedimento di deferimento del 4.6.2013 (7951/65 pf 12 13/SP/seg) di seguito parzialmente trascritto: “Gara BARI / TREVISO dell’11.5.2008 – s.s. 2007 – 2008 - BELMONTE Nicola, BONANNI Massimo, ESPOSITO Marco, GANCI Massimo, GILLET Jean Francois, LANZAFAME Davide, RAJCIC Ivan, SANTORUVO Vincenzo, SPADAVECCHIA Vitangelo e STRAMBELLI Nicola, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per l’AS BARI Spa, nonché PIANU William, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per il Treviso Football Club 1993 Srl, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara BARI-TREVISO dell’11 maggio 2008, in concorso fra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento da intendersi integralmente richiamata e parte integrante del presente provvedimento. In particolare PIANU, per aver contattato SANTORUVO, al fine di proporgli l’alterazione del risultato della gara onde far ottenere un vantaggio in classifica al TREVISO, a fronte del pagamento di una somma di denaro; SANTORUVO per aver aderito alla proposta, fornendo il suo apporto per la realizzazione dell’accordo illecito, percependo, a tal fine, una somma di denaro, nonché per aver promosso, unitamente a RAJCIC, la detta proposta illecita presso i propri compagni di squadra; RAJCIC, per aver aderito all’accordo, fornendo il proprio apporto per la realizzazione dello stesso, promuovendolo presso i compagni di squadra e occupandosi anche, tramite sua moglie, del ritiro e della consegna del denaro ai soggetti coinvolti, nonché percependo, a tal fine, una somma di denaro; BELMONTE, BONANNI, ESPOSITO, GANCI, GILLET, LANZAFAME, SPADAVECCHIA e STRAMBELLI per aver aderito all’accordo, fornendo il proprio apporto per la realizzazione dello stesso e percependo, a tal fine, una somma di denaro. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara per tutti i tesserati suindicati, nonché per ESPOSITO , GANCI, GILLET e LANZAFAME della pluralità degli illeciti commessi e contestati con riferimento alla gara SALERNITANA – BARI del 23.05.2009, di cui nel prosieguo e, per BELMONTE ed ESPOSITO anche rispetto ad altri illeciti che hanno costituito oggetto del procedimento 463pf10-11 e inoltre per SANTORUVO relativamente agli illeciti contestati nel procedimento 33pf11-12. …. ” Alla riunione del 4.7.2013 davanti alla C.D.N., la Procura Federale ha formulato nei confronti di SANTORUVO Vincenzo la seguente richiesta di sanzione: “ … per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, CGS, con le aggravanti di cui al comma 6 dell’art. 7 CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara, nonché della pluralità di illeciti: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante)…”. All’esito del dibattimento, la C.D.N., con la delibera di cui al C. U. n. 5/CDN del 16.7.2013, ha inflitto al calciatore SANTORUVO Vincenzo la squalifica per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) per la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara Bari / Treviso dell’11.5.2008, considerate le aggravanti della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara. La C.D.N. ha ritenuto pienamente raggiunta la prova del coinvolgimento del Santoruvo nell’illecito sportivo contestato. Sul punto la Commissione si è così espressa: “…Anche la responsabilità del Santoruvo Vincenzo appare chiaramente accertata. Le diverse dichiarazioni che attestano il coinvolgimento del Santoruvo, invero, restano difficilmente eludibili, anche perché tra di loro essenzialmente convergenti. Invero, sia il Masiello (v. audizione del 10.07.2012 e interrogatorio del 30.07.2012), sia il Lanzafame (v. audizione del 4.08.2012 e interrogatorio dell’8.08.2012), nonché il Rajcic (v. audizione del 20.02.2013) e lo Stellini (v. audizione del 26.02.2013), ma anche il Galasso (v. audizione del 26.02.2013), lo Spadavecchia (v. interrogatorio del 17.08.2012 dinanzi all’A.G. di Bari), e per finire l’Esposito (v. interrogatorio del 3.10.2012 dinanzi all’A.G. di Bari), tutti danno per acclarato il coinvolgimento del deferito nell’illecito in parola. Decisive, ai fini dell’acquisizione della ragionevole certezza non solo della partecipazione all’illecito, ma anche del ruolo importante rivestito in seno all’organizzazione dello stesso, risultano le dichiarazioni convergenti del Lanzafame e dello Spadavecchia, i quali, entrambi, riconoscevano in Santoruvo il calciatore che provvide a consegnare il denaro quale premio per l’illecita collaborazione. Il ruolo attivo del Santoruvo è stato riconosciuto anche dallo stesso Gazzi, il quale, in sede di dibattimento, tramite dichiarazioni spontanee riportate in atti, ammetteva: “Santoruvo riferì di contatti da lui avuti con alcuni giocatori del Treviso circa una eventuale disponibilità a favore di quella squadra”. Ed ancora: “pur non avendo ascoltato in maniera precisa tutto quanto riferito in quell’occasione dal Santoruvo, avevo abbastanza intelligenza per intuire che qualcosa si stava muovendo in ordine ad una possibile combine per quella partita”. In conclusione, risulta accertata la partecipazione del Santoruvo all’illecito de quo … ”. Con atto del 18.7.2013, il sig. SANTORUVO Vincenzo ha proposto dinanzi a questa Corte di Giustizia Federale articolato ricorso ex artt. 37 e 42 C.G.S. avverso la decisione della C.D.N. Nel corso del dibattimento in appello, svoltosi in data 26.7.2013, il difensore del ricorrente ed il Procuratore Federale hanno illustrato le proprie tesi insistendo nelle conclusioni rassegnate.
Motivi della decisione
Nel proprio articolato ricorso, il Santoruvo ripropone una ricostruzione storica, logico e giuridica del fatti diversa e sostitutiva rispetto a quella presupposta dalla decisione impugnata. Quanto ai fatti, il Santoruvo deduce di essere stato contattato dal compagno di squadra Esposito il quale gli riferì che i calciatori del Treviso avevano fatto pervenire dei messaggi volti ad ottenere un accomodamento in loro favore della partita in programma con il Bari, stanti le condizioni di classifica disperate della loro squadra. In occasione di tale colloquio tra il Santoruvo e l’Esposito erano presenti anche i compagni Stellini e Cavalli. Il Santoruvo allora, manifestato nell’occasione il suo disappunto e la indisponibilità ad ogni ipotesi di combine (anche in ragione dei rapporti personali deteriorati con il giocatore del Treviso Pianu) e turbato dall’accaduto, ritenne opportuno, il giorno seguente, informare gli altri compagni di squadra circa la possibilità che i calciatori del Treviso avrebbero potuto contattarli per chiedere tale disponibilità. Tale incontro si verificò il 6.5.2008 all’interno dello spogliatoio della squadra del Bari e, in quella occasione, il Santoruvo, senza fare esplicito riferimento all’incontro del giorno precedente, ammonì i propri compagni a non accettare alcun avvicinamento del genere ribadendo il proprio fermo dissenso e disappunto rispetto una ipotetica simile iniziativa. La vicenda, a dire del ricorrente, si sarebbe definita in questo modo tanto che nei giorni seguenti non ricevette più alcuna notizia al riguardo; risulterebbe pertanto escluso ogni coinvolgimento del medesimo nella combine come pure l’attribuzione della condotta di cui all’art. 7, comma 7, C.G.S. (omessa denuncia). Le circostanze così ricostruite consentirebbero di escludere categoricamente la fondatezza del quadro accusatorio delineato nei suoi confronti dalla Procura Federale nei seguenti termini: a) il Santoruvo avrebbe aderito alla proposta di combine formulatagli dal calciatore del Treviso Pianu; b) il Santoruvo avrebbe fornito un contributo di partecipazione attiva alla combine promuovendolo presso i propri compagni di squadra; c) il Santoruvo avrebbe percepito una quota del provento illecito proveniente dalla combine. A conferma della totale estraneità del Santoruvo rileverebbe, in particolare, il proscioglimento disposto dalla C.D.N. del calciatore del Treviso Pianu al quale l’impianto accusatorio riconduce proprio il ruolo di interlocutore del Santoruvo e di Rajcic per il perfezionamento della combine. Ed infatti, secondo il ricorrente: venuto meno il presupposto rappresentato dall’accertamento dell’adesione del Santoruvo alla combine in seguito al proscioglimento del calciatore Pianu che, secondo l’accusa, la combine avrebbe proposto; dovendosi anche escludere che il Santoruvo abbia riscosso somme di denaro, dal momento che la stessa decisione della C.D.N. non ne fa alcun cenno, rimarrebbe teoricamente a suo carico il solo profilo, sopra indicato sub b), della effettiva partecipazione al perfezionamento della combine tramite la sua promozione dell’accordo illecito presso i compagni di squadra. Ma anche questo aspetto, a dire del ricorrente, non troverebbe riscontro negli esiti istruttori la cui lettura da parte della Procura Federale e della C.D.N. risulterebbe del tutto errata. Il ricorso tuttavia non è meritevole di accoglimento, non evidenziando lo stesso, né sussistendo a giudizio di questa Corte, motivi sostanziali per discostarsi dalla decisione della C.D.N.. Infatti, gli elementi salienti della vicenda confermano l’elevatissimo grado di attendibilità della ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale. E ciò per diverse ragioni che, corroborate dalle dichiarazioni rese nelle varie sedi investigative dai soggetti coinvolti nonchè da un
complesso indiziario idoneo a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti, convergono tutte in favore dell’accertamento della partecipazione fattiva del Santoruvo all’illecito volto all’alterazione del risultato della gara in questione fin dal momento della sua promozione presso i compagni di squadra. Un dato, infatti, emerge indiscutibile dalle risultanze istruttorie: il Santoruvo assunse l’iniziativa, avvertendone evidentemente la necessità, di rivolgersi ai compagni di squadra per prospettare l’ipotesi di “lasciare la partita al Treviso”. Il Masiello, infatti, lo indica espressamente con il Rajcic tra i promotori della combine (audizione 10.7.2012: “ricordo che Santoruvo ci riferì che era stato Pianu del Treviso a contattarlo per trovare l’accordo sul risultato, in effetti la cosa non mi stupì in quanto sapevo che erano stati compagni di squadra al Bari nelle stagioni precedenti”; interrogatorio PM del 30.7.2012); mentre il Lanzafame gli attribuisce l’attività di interlocuzione con ciascun compagno di squadra per ottenere l’adesione alla combine in cambio di un compenso in denaro (audizione del 4.8.2012 e, soprattutto, interrogatorio PM dell’8.8.2012: “Rajcic, Santoruvo ed Esposito vennero da me a propormi di perdere la partita … parlavano di soldi in caso di riuscita ma non quantificarono la somma“); il Rajcic afferma di avere assistito al colloquio nel corso del quale il Santoruvo si rivolse ai compagni per riferire “la proposta di lasciare la partita al Treviso senza specificare se intendesse la Società o i calciatori” pur precisando che il Santoruvo era contrario per il rancore serbato nei confronti del Pianu (audizione 20.2.2013); il Galasso include espressamente il Santoruvo tra i promotori dell’iniziativa (audizione del
26.2.2013), mentre l’Esposito lo inserisce tra coloro che erano a favore della combine (interrogatorio PM del 3.10.2012). Il Gazzi, nel corso del dibattimento nel giudizio di primo grado, ha affermato, con dichiarazioni spontanee, che “Santoruvo riferì di contatti da lui avuti con alcuni giocatori del Treviso circa una eventuale disponibilità a favore di quella squadra”. Altre testimonianze confermano la piena adesione del Santoruvo all’accordo illecito e il suo apporto operativo. Stellini conferma di essere stato avvicinato dal Santoruvo che gli riferì che “lui ed altri compagni avevano già deciso di favorire il Treviso e mi invitò a non creare loro dei problemi” (audizione del 26.2.2013) e che il Santoruvo rivolse lui una frase assai significativa circa l’interesse del medesimo al perfezionamento della combine (“Gillet mi ha detto che tu vuoi denunciare tutti quanti” – interrogatori PM 7.8.2012). Spadavecchia riferisce che il Santoruvo si preoccupò di comunicargli, i giorni seguenti la disputa della gara, che vi erano a sua disposizione i soldi “per avere perso contro il Treviso” e glieli offrì concretamente (interrogatorio PM del 17.8.2012). Ed infine, il calciatore Lanzafame ha espressamente riferito che “il lunedì dopo la partita Rajcic e Santoruvo ci portò i soldi che ci saremmo divisi” (interrogatorio PM 8.8.2012), “il lunedì successivo alla gara negli spogliatoi Rajcic e Santoruvo portarono i soldi che dovevamo dividerci e a me furono corrisposti 6 o 7000 euro” - audizione del 4.8.2012) e la circostanza è confermata dal Masiello che ha affermato di essere a conoscenza del fatto che il Santoruvo dopo la partita parlò della divisione del denaro tra i compagni di squadra. In conclusione, le considerazioni del ricorrente circa la asserita erroneità della valutazione espressa nella decisione impugnata sulle risultanze istruttorie non sono in grado di scalfire un giudizio, quello della C.D.N., che ha apprezzato un quadro nel quale i riscontri ottenuti, seppure non sempre perfettamente sovrapponibili, non possono essere messi in discussione. In effetti, anche quelle dichiarazioni, richiamate nell’atto di appello, che riferiscono di espressioni di dissenso nei riguardi della combine proferite dal Santoruvo in alcune occasioni (Rajcic, Belmonte, Bonanni) non sono in grado di contraddire le dichiarazioni che attribuiscono allo stesso Santoruvo il ruolo di protagonista operativo nei singoli passaggi dell’illecito sportivo. Mentre le affermazioni di Gillet (audizione del 21.2.2013) e di Ganci (audizione del 28.2.2013) sono perfettamente irrilevanti dal momento che i medesimi si sono limitati a riferire di non avere mai assistito ad alcun colloquio relativo alla possibile alterazione del risultato della partita in questione, senza quindi escludere che il colloqui ci sia effettivamente stato. A ciò si aggiunga che la mancata adesione del Santoruvo alla combine viene dallo stesso giustificata (audizione del 27.2.2013) solo in ragione dei pessimi rapporti col Pianu in relazione ai quali il quadro istruttorio è comunque contraddittorio. Ed infatti, la descrizione negativa della qualità dei rapporti personali con il Pianu fornita dallo stesso Santoruvo e ribadita nell’atto di appello, viene smentita dall’Esposito (“mi risulta che i due si erano rappacificati e che quando Pianu andò via dal Bari i rapporti erano discreti come si hanno tra tanti compagni di squadra” – audizione del 20.3.2013) e dal Cavalli (“mi veniva raccontato che Pianu era rimasto in buoni rapporti con alcuni miei compagni. Credo quindi che i vecchi del Bari, e cioè Santoruvo … fossero parte di coloro che erano rimasti in amicizia con lui”. – audizione del 1.3.2013). Rimane quindi solido il quadro probatorio sotteso dalla C.D.N. nella propria pronuncia dal quale emerge con chiarezza la partecipazione del Santoruvo all’accordo volto all’alterazione del risultato della partita in questione. Quadro che, lo si vuole ricordare, deve comunque essere apprezzato tenuto conto dei principi espressi dalla giurisprudenza degli organi di Giustizia sportiva in tema di valutazione della prova; fermo restando che le dichiarazioni dei calciatori Masiello, Esposito, Lanzafame, Stellini e Spadavecchia, ritenute inattendibili dal ricorrente, hanno trovato comunque riscontri convergenti tali che, per la loro evidenza e concordanza, consentono di ritenere rispettati tutti gli indicatori di reciproca attendibilità individuati dalla giurisprudenza della Suprema Corte con riferimento alla convergenza delle dichiarazioni accusatorie (Cass. pen., sez. II, 4.7.2012 n. 25795). Ed infatti, l’esigenza di convergenza e concordanza tra dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi soggetti in funzione di reciproco riscontro tra le dichiarazioni stesse, non può essere spinta al punto da pretendere che queste ultime siano totalmente sovrapponibili tra loro, in ogni particolare, dovendosi ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del thema probandum, fermo restando il potere-dovere del giudice di esaminare criticamente se eventuali elementi di contraddizione possano comprometterne l’affidabilità sostanziale. Né può essere accolto il tentativo di screditare isolatamente le affermazioni rese dal Masiello, dall’Esposito e dal Lanzafame nelle diverse sedi investigative, in ragione del profilo di discutibile coerenza che emergerebbe dalla valutazione della posizione di ognuno di questi nel complesso ed ampio ambito del fenomeno “calcioscommesse” in cui tutti avrebbero interesse ad ottenere benefici premiali quali “collaboratori di giustizia”. Nessuno degli elementi riferiti infatti a sostegno di tale ricostruzione, a dire il vero assai generica, riguarda da vicino la posizione specifica di Santoruvo nella vicenda in questione, con la conseguenza che non vengono introdotti aspetti in grado di alterare l’univocità e la convergenza delle dichiarazioni rese dai medesimi in relazione alla posizione del Santoruvo stesso, non risultando in contrasto le une con le altre (per Masiello, si richiama il profilo delineato il G.I.P. presso il Tribunale di Bari nell’ordinanza di applicazione della misura cautelare circa gli atteggiamenti dichiarativi del medesimo; per Esposito si riferisce del suo atteggiamento dichiarativo nel corso delle indagini preliminari; per Lanzafame si evidenzia come non avrebbero trovato riscontro episodi perfettamente irrilevanti in ordine alla posizione del Santoruvo alla luce del quadro probatorio acquisito). Quanto alla presunta incompatibilità tra le dichiarazioni di Stellini e Spadavecchia è evidente il tentativo del ricorrente di indurre una suggestione; il fatto che Stellini abbia parlato della combine col Santoruvo prima della gara e lo Spadavecchia solo successivamente alla stessa appare, da una parte, perfettamente credibile, se è vero che lo Spadavecchia riferisce l’episodio a proposito della spartizione del denaro evidentemente ottenuto solo a combine perfezionata con l’alterazione del risultato; dall’altra, non contraddice affatto il quadro che emerge dal materiale probatorio acquisito che dimostra come il Santoruvo abbia svolto un ruolo propositivo ed attivo nella combine in tutto il suo corso realizzativo ossia dalla proposta dell’accordo illecito fino alla spartizione del denaro. Peraltro, la circostanza che lo Spadavecchia possa non avere saputo del perfezionamento della combine prima della gara è perfettamente ipotizzabile tenuto conto del ruolo di portiere di riserva dal medesimo rivestito, della sua esclusione dalla formazione titolare e della sua conseguente inadeguatezza ad incidere sulla realizzazione dell’alterazione del risultato finale. Come pure è perfettamente credibile che il Santoruvo lo abbia avvicinato nei giorni successivi per riferirgli della disponibilità del denaro facendo comunque il medesimo parte della squadra. Quanto alle ulteriori dichiarazione rese dal Gazzi in sede dibattimentale, evidenziate dal ricorrente, si deve escludere che queste possano alterare il quadro complessivo. Infatti, la circostanza che il Gazzi abbia negato di essere stato contattato personalmente dal Santoruvo prima della gara “in ordine alla accettazione o meno della possibilità di alterare il risultato e far vincere il Treviso” non esclude affatto che il Santoruvo possa essere stato il promotore della combine. Tanto è vero che lo stesso Gazzi nella medesima sede ebbe a precisare; “ricordo anche che Santoruvo chiese ai giocatori di valutare la richiesta, che gli era pervenuta e che aveva comunicato ai presenti, e di dargli una risposta prima della partita”. Come pure appare di scarso rilievo, ai fin dell’esclusione o del ridimensionamento della responsabilità, la circostanza riferita dal Gazzi di avere sentito affermare dal Santoruvo di avere avuto un contatto con l’Esposito che lo aveva sollecitato a valutare la richiesta pervenuta da qualche giocatore del Treviso. Si tratta infatti del ricordo di una affermazione del Santoruvo che, a prescindere dalla sua rilevanza, non può certo essere valutata a suo discarico in assenza di concordanti riscontri. Neanche scalfiscono la validità della pronuncia della C.D.N. le ulteriori generiche considerazioni svolte dal ricorrente circa il diverso rilievo probatorio che sarebbe stato attribuito alle affermazioni rese dai soggetti che accusano il Santoruvo rispetto a quelle provenienti dalle medesime fonti che riguardano altri calciatori quali il Ranocchia, che non è stato neanche raggiunto dal provvedimento di deferimento della Procura Federale, ed il Pianu che è stato prosciolto dalla C.D.N. Infatti, anche volendo prescindere dalla circostanza (comunque decisiva) che, quanto al Pianu, la decisione di primo grado, impugnata dalla Procura Federale, è stata completamente riformata da questa Corte di Giustizia, nel caso di specie il quadro probatorio è, come detto, sufficientemente definito in ordine alle dichiarazioni di incolpazione, tutte sostanzialmente univoche e convergenti in relazione alla posizione del Santoruvo. Infine si deve osservare come la tesi del ricorrente secondo la quale il medesimo non avrebbe percepito il denaro proveniente dall’illecito sportivo si basa semplicemente sul fatto che la C.D.N., nella decisione impugnata, omette di fare esplicito e diretto riferimento anche a tale aspetto (avendo tuttavia significativamente individuato nel Santoruvo il soggetto che si incaricò di dividere il denaro tra i giocatori). Tuttavia, da una parte, la percezione del profitto non rappresenta un elemento costitutivo dell’illecito sportivo di cui all’art. 7, comma 1, C.G.S. se è vero che tale ipotesi (il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo) costituisce un illecito c.d. a consumazione anticipata per il cui perfezionamento non occorre un evento consequenziale naturalistico quale l’effettiva alterazione del risultato (aggravante) o la percezione di un indebito vantaggio; dall’altra, le risultanze istruttorie consentono di ritenere altamente verosimile anche tale ulteriore aspetto deponendo in tal senso le già richiamate affermazioni rese dal Lanzafame e dal Masiello, che trovano riscontro in quelle di Spadavecchia che, lo si vuole ricordare, riferì che il Santoruvo aveva la disponibilità del denaro tanto da preoccuparsi di comunicargli, i giorni seguenti la disputa della gara, che vi erano a sua disposizione i soldi “per avere perso contro il Treviso” e glieli offrì concretamente (interrogatorio PM del 17.8.2012). Quanto alle richieste istruttorie formulate dal ricorrente, questa Corte ritiene di doversi attenere al proprio consolidato orientamento che porta ad affermare in linea generale l’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto all’ordinamento generale. Ed infatti “l’ordinamento sportivo, da un canto è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti svolgentisi in ambito generale, quali quelli civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d’altro canto, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti degli appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale, fatta ovviamente salva l’osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto. Da questo punto di vista, non rappresenta in alcun modo violazione del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva” (C.G.F., Com. Uff. n. 031/CGF 23.8.2012). Il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. In conclusione, la Corte, respinte anche le istanze istruttorie formulate, ritiene che il ricorso debba essere integralmente respinto, con conferma dunque della decisione impugnata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Santoruvo Vincenzo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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