F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 26 Novembre 2013 e su www.figc.it 14. RICORSO DEL CALC. GANCI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2 E 5, C.G.S, IN RELAZIONE ALLE GARE BARI/TREVISO DELL’11.05.2008 E SALERNITANA/BARI DEL 23.05.2009 CON LE AGGRAVANTI DI CUI AL COMMA 6 DELL’ART. 7 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, NONCHÉ DELLA PLURALITÀ DI ILLECITI RELATIVAMENTE ALLE DUE GARE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 26 Luglio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 106/CGF del 26 Novembre 2013 e su www.figc.it 14. RICORSO DEL CALC. GANCI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2 E 5, C.G.S, IN RELAZIONE ALLE GARE BARI/TREVISO DELL’11.05.2008 E SALERNITANA/BARI DEL 23.05.2009 CON LE AGGRAVANTI DI CUI AL COMMA 6 DELL’ART. 7 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/BARI DEL 23.5.2009, NONCHÉ DELLA PLURALITÀ DI ILLECITI RELATIVAMENTE ALLE DUE GARE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 7951/65 PF 12-13/SP/SEG. DEL 4.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 5/CDN del 16.7.2013) La Corte Federale a Sezioni Unite si è riunita nell’adunanza del 26 luglio 2013 per decidere in merito al ricorso, proposto dal calciatore Massimo Ganci, nato a Milano il 17/11/1981, rappresentato e difeso dagli Avv. Paolo Rodella, del Foro di Roma e Pietro Nacci Manara, del Foro di Bari, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con comunicato ufficiale n. 5/CDN, del 16 luglio 2013, relativa al deferimento n. 7951/75, del 4 giugno 2013, operato dalla Procura Federale a carico dello stesso sig. Massimo Ganci, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S. Bari SpA, nella stagione 2007- 2008 e per la Salernitana 1919 S.p.A., nella successiva stagione agonistica 2008 - 2009, e di altri; con riferimento alle gare del campionato di serie B: 1) Bari - Treviso, disputatasi l’11 maggio 2008, relativa alla stagione sportiva 2007 – 2008; 2) Salernitana – Bari, disputatasi il 23 maggio 2009, relativa alla stagione agonistica 2008 - 2009. FATTO La Procura Federale deferiva, tra gli altri, alla Commissione disciplinare nazionale il calciatore Massimo Ganci per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del codice di giustizia sportiva per aver,in occasione della gara del campionato di serie B: Bari – Treviso, dell’11 maggio 2008 fornito il proprio apporto per la realizzazione di un illecito sportivo, percependo a tal fine una somma non meglio specificata di denaro. Inoltre, nel campionato successivo (2008-2009), essendo transitato nelle file della Salernitana, il Ganci veniva deferito, in virtù del disposto dell’art. 7 commi 1,2 e 5, del codice di giustizia sportiva per aver posto in essere atti finalizzati alla alterazione del risultato della gara Salernitana-Bari, disputatasi il 23 maggio 2009, in concorso con altri soggetti tesserati e con altri, allo stato, non individuati. Il Procuratore Federale riscontrava, a carico del sig. Ganci, l’aggravante della effettiva alterazione del risultato in relazione ad entrambe le gare a lui contestate. Costituitosi innanzi alla Commissione disciplinare, il sig. Ganci si dichiarava estraneo agli addebiti a lui mossi ed in via subordinata chiedeva venisse dichiarata la propria responsabilità esclusivamente in relazione ad una eventuale omessa denuncia, come previsto dall’art. 7, comma 7, del codice di giustizia sportiva. La decisione resa dalla Commissione Disciplinare Nazionale, in prime cure, rileva, circa il Ganci, in relazione alla partita Bari – Treviso che “quanto a Ganci Massimo la sua posizione appare più compromessa rispetto alle altre sopra esaminate ed il collegio, in questo caso, ritiene di condividere le conclusioni assunte dal Procuratore Federale. Diverse dichiarazioni convergenti attestano la partecipazione all’illecito da parte del Ganci. Il Masiello, prima in sede di audizione (innanzi alla Procura Federale) e poi nell’interrogatorio reso all’Autorità Giudiziaria; quindi il Lanzafame, nell’audizione del 4 agosto 2012, nonché l’Esposito ed il Rajcic, danno tutti per acclarato il coinvolgimento del deferito. Difatti il Rajcic, ha confermato la presenza del Ganci nello spogliatoio quando Santoruvo ha chiesto ai compagni di lasciare la partita al Treviso (vedi audizione Rajcic del 28 febbraio 2013), mentre l’Esposito ha riferito in occasione dell’interrogatorio del 3 ottobre 2013 (p. 11):” Ganci, penso, che ha preso i soldi”, e ancora su domanda del P.M. diretta a conoscere i nomi di chi fosse stato il sostenitore dell’accordo (p. 12): “ penso che siano stati quelli che lo hanno portato avanti che erano: Ganci, Santoruvo e Rajcic”. In conclusione da quanto esposto è possibile desumere con ragionevole certezza il coinvolgimento attivo nell’illecito da parte del calciatore (Ganci); conseguentemente ne va dichiarata la responsabilità” (cfr. p. 17 della pronuncia resa dalla Commissione Nazionale Disciplinare, impugnata in questa sede.). In merito al secondo addebito mosso al calciatore Massimo Ganci, nel frattempo divenuto atleta della Salernitana 1919, a pag. 25 della sentenza impugnata si legge: “per quanto attiene Ganci (il quale insieme al Fusco ed al vice presidente della Salernitana Cosimo D’Angelo, si era recato all’incontro, avvenuto sull’autostrada Napoli – Bari, con i tesserati del Bari), è Stellini a fornire un ulteriore elemento probatorio allorchè significativamente riferisce della necessità della propria presenza all’incontro (avvenuto sull’autostrada) proprio perché Ganci, suo compagno di squadra nel Bari nella stagione sportiva precedente, voleva la sua personale garanzia in quanto l’anno prima Stellini stesso si era opposto alla combine della gara Bari – Treviso. Tale particolare rileva la piena consapevolezza del Ganci del motivo dell’incontro e la sua fattiva partecipazione ad esso. Va notata anche la palese contraddizione tra le dichiarazioni di Santoni, allorchè riferisce che il Ganci si sarebbe allontanato con lui avviando un discorso sul futuro del Bari che sarebbe durato circa venti minuti e quelle del Ganci medesimo il quale, invece, afferma una volta compreso il tenore dell’incontro si sarebbe ritirato in auto con il compagno Fusco”. La decisione di prime cure, riconosciuta la colpevolezza del Ganci, e la sua partecipazione ad entrambi gli illeciti sportivi, considerate le aggravanti dell’effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato delle gare, infliggeva al Ganci la sanzione della squalifica per anni 4. Avverso la decisione resa in prime cure, proponeva ricorso, in data 18 luglio 2013, il calciatore Massimo Ganci, assistito dai propri difensori. DIRITTO Il ricorso proposto, dai legali del Ganci, reca le seguenti conclusioni “piaccia all’Ecc.ma Corte di Giustizia Federale adita, in riforma integrale della decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale nei suoi confronti, di cui al Com. Uff. n. 5/CDN (2013/2014) del 16 luglio 2013, ed avvalendosi riguardo tanto alla gara Bari / Treviso che alla gara Salernitana / Bari: in via principale, accogliere i presenti motivi di appello perché del tutto fondati sia in fatto che in diritto e, per l’effetto, prosciogliere Massimo Ganci da ogni addebito, annullando e/o revocando la sanzione irrogata a suo carico. In via subordinata, ove ritenuto, previa riqualificazione dei fatti oggetto di deferimento sotto la specie dell’art. 7, comma VII, CGS (violazione obbligo di denuncia), irrogare ad Massimo Ganci la sanzione minima che sarà ritenuta di giustizia”. Con il ricorso proposto, in fase di gravame, si insiste anche per l’assunzione di una serie di prove testimoniali, peraltro, non reiterate in fase di discussione, che risultano inammissibili in questa sede, e peraltro non connotate da utilità. Venendo all’esame delle doglianze proposte dal Ganci, in relazione all’incontro Bari- Treviso, appare evidente che le stesse non possono essere condivise; invero, in relazione ad entrambi gli illeciti addebitati al calciatore Massimo Ganci, sussistono elementi di prova circostanziati, e le dichiarazioni poste in essere dai tesserati risultano verificate in relazione alle risultanze emergenti dalle diverse risposte fornite dai tesserati tanto all’Autorità Giudiziaria ordinaria, quanto alla Procura Federale. Invero, il ruolo del Ganci in relazione ai due illeciti a lui addebitati appare ampiamente provato dai riscontri che puntualmente la decisione di prime cure a pag. 17 ed a pag. 25 pone in luce. Ed ancora a nulla valgono, al riguardo, i tentativi posti in essere dalla difesa del Ganci, di far apparire le affermazioni del Masiello e degli altri compagni di squadra del ricorrente come contraddittorie, poiché le stesse riguardo al ruolo del Ganci sono chiare e concordanti. Da tutto quanto sopra affermato, appare evidente la responsabilità dell’attuale ricorrente in quanto nei suoi confronti sussistono elementi tali da aver raggiunto per la gara Bari - Treviso una prova di grado superiore al generico livello probabilistico, richiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte e ribadita dalle decisioni rese a più riprese dal Tribunale Nazionale di arbitrato per lo sport. Anche in merito all’altra gara, relativa al campionato successivo (Salernitana-Bari), per la quale il Ganci è stato chiamato a rispondere di illecito sportivo, contrariamente a quanto affermato con il ricorso relativo alla presente fase del giudizio, sono individuabili, dall’analisi dei verbali dell’interrogatorio reso innanzi all’Autorità Giudiziaria e dalle risultanze delle audizioni svolte presso la Procura Federale, ipotesi diverse da quelle rese dal Ganci dell’incontro avvenuto lungo l’autostrada Napoli – Bari, tra il vice presidente della Salernitana D’Angelo ed i tesserati della società campana Fusco e Ganci ed i calciatori del Bari Esposito, Stellini, De Vezze e Santoni. Tutte tali ipotesi sono confermate dalla proposta fatta il giorno successivo ai tesserati del Bari (rectius: a buona parte di essi), presenti nella palestra, che ebbero tutti, chiaramente, la percezione di una combine che era stata proposta e che, una volta accettata dai tesserati del Bari, fu confermata, per via telefonica, da Guberti al Fusco. Del resto, anche la stessa ammissione operata dallo Stellini e ricordata nella sentenza di primo grado in relazione alla quale fu proprio del Ganci la volontà di avere la presenza di Stellini all’incontro avvenuto sull’autostrada, consente di affermare, inequivocabilmente, non solo la partecipazione attiva del Ganci alla costruzione dell’illecito relativo alla gara Salernitana – Bari, per la quale ben conosceva la natura dell’incontro e quanto sarebbe stato “commerciato” nel corso di esso, ma da ciò si trae anche l’ulteriore conferma della partecipazione del Ganci all’illecito ideato e perpetrato nel campionato precedente, in riferimento alla gara Bari – Treviso del 2008. Pertanto, anche in relazione all’illecito sportivo consumatosi in vista e nel corso della partita Salernitana – Bari, si sono raggiunti elementi di prova tali da superare il generico livello probabilistico e da far considerare sussistente la responsabilità del Ganci anche in merito a questo secondo illecito a lui contestato, con l’aggravante della effettiva alterazione del risultato in favore della Salernitana. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ganci Massimo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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