• Stagione sportiva: 2013/2014
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 12 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it
4) RICORSO SIG. MARTORELLI GIOCONDO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI: – SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2; – AMMENDA DI € 20.000,00, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 1 E 4; DELL’ART. 12, COMMA 1 E 2, NONCHÉ ART. 15, COMMA 2 E 3, DEL REGOLAMENTO AGENTI F.I.G.C. PUBBLICATO SUL COM. UFF. F.I.G.C. DEL 04.01.07 N. 50 – NOTA N. 3055/576 PF10-11/SP/GB DEL 22.11.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65 del 5.2.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 12 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it
4) RICORSO SIG. MARTORELLI GIOCONDO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI: - SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2; - AMMENDA DI € 20.000,00, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 1 E 4; DELL’ART. 12, COMMA 1 E 2, NONCHÉ ART. 15, COMMA 2 E 3, DEL REGOLAMENTO AGENTI F.I.G.C. PUBBLICATO SUL COM. UFF. F.I.G.C. DEL 04.01.07 N. 50 - NOTA N. 3055/576 PF10-11/SP/GB DEL 22.11.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65 del 5.2.2013)
Con reclamo in data 28 febbraio 2013, il sig. Giocondo Martorelli impugnava la delibera 5 febbraio 2013 di cui al Com. Uff. n. 65/CDN con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale gli infliggeva l’ammenda di e 20.000,00 e la sospensione della licenza per mesi 2, in relazione al deferimento del 22 novembre 2012 del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 10, commi 1 e 4, dell’art. 12, comma 1 e 2, nonché dell’art. 15, commi 2 e 3 del Regolamento Agenti F.I.G.C. pubblicato sul Com. Uff. F.I.G.C. del 4 aprile 2007 n. 50. Contesta la Procura Federale al sig. Martorelli di aver assistito il calciatore Federico Masi in assenza di formale mandato, di non aver controllato che il proprio nome risultasse dal contratto concluso dal Masi con la Società Fiorentina nel luglio 2007 e, in relazione alla sottoscrizione del contratto del dicembre 2008 tra le stesse parti, di aver ricevuto incarico e percepito compensi dalla società Fiorentina, nonché di aver assistito i calciatori Davide Carcuro e Daniele Morritti in assenza di una mandato redatto e depositato secondo le modalità previste dal sopra indicato Regolamento agenti. La Commissione Disciplinare, nella decisione impugnata, ritiene sussistenti gli addebiti contestati dalla Procura Federale in quanto comprovati dalle dichiarazioni rese alla stessa Procura dai Sig.ri Daniele Morritti, Federico Masi, Davide Carcuro e Riccardo Lattanzio. Il Sig. Martorelli, nel suo reclamo, si duole della improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 32, comma 11 C.G.S., nonché sostanzialmente del fatto che non sia stata affatto considerata dalla C.D.N. la circostanza - che emerge dagli atti oggetto di deferimento e ritenuta scriminante di ogni responsabilità ascritta dalla Procura Federale - che, nei rapporti intrattenuti con i calciatori Masi, Carcuro e Morritti, mai vi è stata cura di interessi economici da parte del reclamante, come è dimostrato dalla mancata stipula di contratti di prestazione sportiva riferibili ai citati calciatori nel periodo oggetto dell’attenzione della Procura e dalla esistenza di meri contatti, sintomatici solo di un interessamento umano finalizzato al più alla creazione di un rapporto di fiducia costituente indispensabile presupposto di un rapporto professionale auspicato ma in realtà mai concretizzatosi. Quanto al calciatore Masi, più in particolare, il Martorelli afferma di non aver mai curato gli interessi economici di quest’ultimo ma di aver ricevuto formale mandato dalla Società Fiorentina, regolarmente depositato in F.I.G.C.. Il reclamo, rigettata la eccezione di improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 32, comma 11 C.G.S., atteso che non risulta provato il compimento da parte della Procura Federale di attività di indagine successiva alla scadenza dei termini previsti dalle citate norme, è parzialmente fondato e va quindi parzialmente accolto. In via preliminare, questa Corte osserva che le dichiarazioni rese alla Procura Federale dai numerosi soggetti da essa convocati sono state richieste nell’ambito di e con riferimento ad una indagine, occasionata dalle dichiarazioni ad organi di stampa del dott. Antonio Masi, padre del calciatore Federico Masi, originariamente volta all’accertamento di ipotesi di illeciti disciplinari (attività vessatoria della Società Fiorentina ai danni del calciatore Masi a motivo del cambio di agente da questi operato e gradito ala stessa Società Fiorentina) affatto differenti da quelli per i quali è stato poi disposto dalla Procura Federale il deferimento per il quale qui si procede. La circostanza è destinata ad assumere, a giudizio della Corte, specifica rilevanza, dal momento che, nella fattispecie, la configurabilità dei nuovi illeciti disciplinari per cui si è poi effettivamente proceduto con il deferimento trova riscontro nelle sole dichiarazioni rese da testi auditi in ordine a determinati fatti prospettati come sintomatici di ipotesi di responsabilità del tutto diverse. Tali dichiarazioni hanno indotto la Procura a desistere dalle contestazioni disciplinari originariamente ipotizzate ed a formularne altre del tutto nuove, mai prospettate tuttavia come tali ai soggetti auditi, ai quali non è stato pertanto dato, come sarebbe stato invece necessario, di eventualmente meglio precisare e/o chiarire le loro dichiarazioni con riferimento al mutato oggetto dell’indagine, al fine di pervenire alla acquisizione di un corredo di testimonianze idoneo ad assurgere se non a prova dei nuovi illeciti quanto meno a quadro indiziario obiettivo, preciso e concordante circa la loro sussistenza. Ne consegue che, per quanto concerne la posizione del sig. Martorelli, appaiono rilevanti, con riferimento al rapporto con il calciatore Masi, le sole dichiarazioni dallo stesso Martorelli rese in merito alla sua presenza, in luogo di quella del sig. Romualdo Corvino e nell’interesse del Masi, alla stipula del contratto triennale del 27 luglio 2007 con la Fiorentina, in quanto risulta effettivamente rilasciato in favore dell’odierno reclamante dalla stessa Fiorentina, contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto in giudizio, un solo mandato scritto in relazione esclusivamente al successivo contratto del 3 dicembre 2008. Così come inequivocabilmente ammesso dal Martorelli è il fatto di non aver mai fatto firmare al Masi, così come al Carcuro e ad altri calciatori, un mandato scritto, essendo sua abitudine lavorare sulla fiducia e sul rapporto interpersonale. Alla luce della ritenuta non utilizzabilità delle dichiarazioni rese da altri testi con riferimento agli altri capi di addebito disciplinare, la Corte accoglie parzialmente il reclamo e dispone la mitigazione delle sanzioni irrogate con la decisione impugnata nei limiti indicati nel dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Sig. Martorelli Giocondo, infligge la sanzione della sospensione nei limiti temporali del presofferto alla data odierna e l’ammenda di € 7.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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4) RICORSO SIG. MARTORELLI GIOCONDO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI: – SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2; – AMMENDA DI € 20.000,00, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 1 E 4; DELL’ART. 12, COMMA 1 E 2, NONCHÉ ART. 15, COMMA 2 E 3, DEL REGOLAMENTO AGENTI F.I.G.C. PUBBLICATO SUL COM. UFF. F.I.G.C. DEL 04.01.07 N. 50 – NOTA N. 3055/576 PF10-11/SP/GB DEL 22.11.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65 del 5.2.2013)"