F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 12 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 5) RICORSO SIG. CORVINO ROMUALDO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI: – SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2; – AMMENDA DI € 20.000,00, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 14, COMMA 2; NONCHÉ ART. 10, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI F.I.G.C. PUBBLICATO SUL COM. UFF. F.I.G.C. DEL 04.01.07 N. 50 – NOTA N. 3055/576 PF10- 11/SP/GB DEL 22.11.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65 del 5.2.2013) 6) RICORSO CALC. CARCURO DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 13, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI F.I.G.C. PUBBLICATO SUL COM. UFF. F.I.G.C. DEL 04.01.07 N. 50 – NOTA N. 3055/576 PF10-11/SP/GB DEL 22.11.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65 del 5.2.2013) 7) RICORSO CALC. LATTANZIO RICCARDO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 13, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI PUBBLICATO SUL C.U. DEL 4.1.2007 N. 50 (NOTA N. 3055/576 PF10-11/SP/GB DEL 22.11.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN del 5.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 12 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 5) RICORSO SIG. CORVINO ROMUALDO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI: - SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2; - AMMENDA DI € 20.000,00, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 14, COMMA 2; NONCHÉ ART. 10, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI F.I.G.C. PUBBLICATO SUL COM. UFF. F.I.G.C. DEL 04.01.07 N. 50 - NOTA N. 3055/576 PF10- 11/SP/GB DEL 22.11.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65 del 5.2.2013) 6) RICORSO CALC. CARCURO DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 13, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI F.I.G.C. PUBBLICATO SUL COM. UFF. F.I.G.C. DEL 04.01.07 N. 50 - NOTA N. 3055/576 PF10-11/SP/GB DEL 22.11.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65 del 5.2.2013) 7) RICORSO CALC. LATTANZIO RICCARDO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 13, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI PUBBLICATO SUL C.U. DEL 4.1.2007 N. 50 (NOTA N. 3055/576 PF10-11/SP/GB DEL 22.11.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN del 5.2.2013) Con reclami in data 11 febbraio 2013, i sig.ri Romualdo Corvino, Carcuro Davide e Riccardo Lattanzio, hanno impugnato la delibera 5 febbraio 2013 di cui al Com. Uff. n. 65/CDN con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in relazione al deferimento del 22 novembre 2012 del Procuratore Federale, ha inflitto loro le seguenti sanzioni disciplinari: - al sig. Corvino, in qualità di agente di calciatori, l’ammenda di € 20.000,00 e la sospensione della licenza per mesi 2, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 14, comma 2, del Regolamento Agenti F.I.G.C. pubblicato sul Com. Uff. F.I.G.C. del 22 novembre 2011 n. 81 per aver assistito il calciatore Federico Masi senza uno specifico incarico, nonché in relazione all’art. 10, comma 1 del Regolamento Agenti F.I.G.C. pubblicato sul Com. Uff. F.I.G.C. del 4 aprile 2007 n. 50 per aver assistito i calciatori Carcuro e Morritti in assenza di un mandato redatto e depositato con le modalità previste dal predetto Regolamento Agenti; - al sig. Carcuro, in qualità di calciatore, l’ammenda di € 6.000,00, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 13, comma 1 del Regolamento Agenti F.I.G.C. pubblicato sul Com. Uff. F.I.G.C. del 4 aprile 2007 n. 50 per essersi avvalso dell’assistenza degli agenti Corvino e Martorelli senza conferire loro un mandato scritto come previsto dall’art. 10 del predetto Regolamento Agenti; - al sig. Lattanzio, in qualità di calciatore, l’ammenda di € 6.000,00, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 13, comma 1 del Regolamento Agenti F.I.G.C. pubblicato sul Com. Uff. F.I.G.C. del 4 aprile 2007 n. 50 per essersi avvalso dell’assistenza degli agenti Corvino e Martorelli senza conferire loro un mandato scritto come previsto dall’art. 10 del predetto Regolamento Agenti. La Commissione Disciplinare, nella decisione impugnata, ritiene sussistenti gli addebiti contestati dalla Procura Federale in quanto comprovati dalle dichiarazioni rese alla stessa Procura dai Sig.ri Daniele Morritti e Federico Masi, nonché dagli stessi deferiti Davide Carcuro e Riccardo Lattanzio. Il Sig. Corvino, nel suo reclamo, dopo aver precisato l’erronea affermazione da parte della C.D.N. dell’esistenza di rapporti professionali tra il Corvino e il calciatore Carcuro e della collocazione temporale degli eventi, si duole in primo luogo della intervenuta prescrizione di tutti gli addebiti disciplinari mossi in quanto tutti risalenti alla sola Stagione Sportiva 2005/2006, nonché, sostanzialmente, del fatto che non sia stata affatto considerata dalla C.D.N. la circostanza - che emerge dagli atti oggetto di deferimento e ritenuta scriminante di ogni responsabilità ascritta dalla Procura Federale - che, nei rapporti intrattenuti con i calciatori Masi, Lattanzi e Morritti, mai vi è stata cura di interessi economici da parte del reclamante, come è dimostrato dalla mancata stipula di contratti di prestazione sportiva riferibili ai citati calciatori nel periodo oggetto dell’attenzione della Procura e dalla esistenza di meri contatti, sintomatici solo di un interessamento umano finalizzato al più alla creazione di un rapporto di fiducia costituente indispensabile e del tutto lecito presupposto di un rapporto professionale auspicato ma in realtà mai concretizzatosi. Analoghe doglianze di merito esprimono i calciatori Carcuro e Lattanzio, le cui difese non mancano di evidenziare, al pari di quella del Corvino, come tutte le dichiarazioni rese alla Procura Federale e sulle quali quest’ultima fonda il suo deferimento avessero ad oggetto altro ambito di indagine e si rivelino pertanto assai poco perspicue, chiare e risolutive con riferimento ai diversi profili di illeciti disciplinari poi in effetti contestati agli odierni reclamanti e ritenuti fondati dalla C.D.N. nella decisione impugnata. La Corte adita, riuniti preliminarmente i reclami siccome proposti con riferimento al medesimo deferimento ed avverso lo stesso provvedimento della C.D.N. che lo ha ritenuto fondato, ritiene di poter soprassedere alla delibazione della eccezione di intervenuta prescrizione degli illeciti disciplinari contestati sollevata dal sig. Corvino, attesa la fondatezza nel merito dei reclami. In via preliminare, questa Corte osserva che le dichiarazioni rese alla Procura Federale dai numerosi soggetti da essa convocati sono state effettivamente e pacificamente richieste nell’ambito di e con riferimento ad una indagine, occasionata dalle dichiarazioni ad organi di stampa del dott. Antonio Masi, padre del calciatore Federico Masi, originariamente volta all’accertamento di ipotesi di illeciti disciplinari (attività vessatoria della Società Fiorentina ai danni del calciatore Masi a motivo del cambio di agente da questi operato e gradito ala stessa Società Fiorentina) affatto differenti da quelli per i quali è stato poi disposto dalla Procura Federale il deferimento per il quale qui si procede. La circostanza è destinata ad assumere, a giudizio della Corte, specifica rilevanza, dal momento che, nella fattispecie, la configurabilità dei nuovi illeciti disciplinari per cui si è poi effettivamente proceduto con il deferimento trova riscontro nelle sole dichiarazioni rese da testi auditi in ordine a determinati fatti prospettati come sintomatici di ipotesi di responsabilità del tutto diverse. Tali dichiarazioni hanno indotto la Procura a desistere dalle contestazioni disciplinari originariamente ipotizzate ed a formularne altre del tutto nuove, mai prospettate tuttavia come tali ai soggetti auditi, ai quali non è stato pertanto dato, come sarebbe stato invece necessario, di eventualmente meglio precisare e/o chiarire le loro dichiarazioni con riferimento al mutato oggetto dell’indagine, al fine di pervenire alla acquisizione di un corredo di testimonianze idoneo ad assurgere se non a prova dei nuovi illeciti quanto meno a quadro indiziario obiettivo, preciso e concordante circa la loro sussistenza. Ne consegue, ad avviso di questa Corte, che effettivamente il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi e dai deferiti dinanzi alla Procura Federale non sia idoneo a sorreggere adeguatamente gli addebiti disciplinari fondati sulla sussistenza di un rapporto di natura professionale, i cui contorni sono quindi rimasti alquanto evanescenti, da una parte e per quanto qui rileva, tra il Corvino e i calciatori Masi, Carcuro e Morritti, e, dall’altra parte, tra i calciatori Carcuro e Lattanzi e il Corvino ed il Martorelli. Per questi motivi la C.G.F. accoglie i reclami come sopra proposti dai Sig.ri Corvino Romualdo, Carcuro Davide e Lattanzio Riccardo e per l’effetto annulla le delibere impugnate. Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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