F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 28 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’U.S.D. AUDACE CERIGNOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI, AUDACE CERIGNOLA/TIGER DEL 13.03.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 207 del 14.03.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 28 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’U.S.D. AUDACE CERIGNOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI, AUDACE CERIGNOLA/TIGER DEL 13.03.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Com. Uff. n. 207 del 14.03.2013) Con atto, spedito in data 14.3.2013, la società U.S.D. Audace Cerignola preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (pubblicata sul Com. Uff. Coppa Italia Dilettanti n. 207 del 14.3.2013 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Audace Cerignola/Tiger, disputatasi in data 13.3.2013 e valida per la Coppa Italia Dilettanti, era stata irrogata alla Società ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 18.3.13, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società ricorrente faceva pervenire, in data 25.3.2013, atto di reclamo. Questa Corte, sentito a chiarimenti il Commissario di campo, ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato Nei motivi di ricorso, la ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel rapporto del Commissario di campo circa il comportamento ingiurioso, tenuto dai sostenitori della Società U.S.D. Audace Cerignola nei confronti del medesimo Commissario di campo (e non dell’Arbitro, come erroneamente riportato nella decisione del Giudice Sportivo). Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Audace Cerignola di Cerignola (Foggia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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