F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 28 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’ A.C.D. VIGOLO MARCHESE AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. ESPOSITO ANDREA; – SQUALIFICA 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. ROSI LUCA; – SQUALIFICA 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. BONGIORNI FILIPPO, INFLITTE SEGUITO GARA ASD CORTE CALCIO/ACD VIGOLO MARCHESE DEL 3.3.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – CU. N. 36 del 13.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 28 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 108/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO DELL’ A.C.D. VIGOLO MARCHESE AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. ESPOSITO ANDREA; - SQUALIFICA 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. ROSI LUCA; - SQUALIFICA 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. BONGIORNI FILIPPO, INFLITTE SEGUITO GARA ASD CORTE CALCIO/ACD VIGOLO MARCHESE DEL 3.3.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - CU. N. 36 del 13.3.2013)
La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna con Com. Uff. n. 36 del 13.3.2013, infliggeva a carico della società A.C.D. Vigolo Marchese seguito gara A.S.D. Corte Calcio/A.C.D. Vigolo Marchese disputata il 3.3.2013: - la sanzione della squalifica per 8 giornate effettive di gara al calciatore Esposito Andrea per aver contestato una decisione tecnica dell’arbitro. Inoltre colpiva con un calcio di media intensità la caviglia del direttore di gara, senza tuttavia provocare dolore. Espulso rivolgeva espressioni offensive nei confronti dell’arbitro;. - la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Rosi Luca per aver rivolto, a fine gara, espressioni offensive nei confronti dell’arbitro; - la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Bongiorni Filippo, calciatore precedentemente espulso, per aver rivolto, a fine gara, espressioni offensive nei confronti dell’arbitro; confermando e inasprendo, per il calciatore Esposito Andrea, la statuizione relativa resa in primo grado. Ricorre a questa Corte la società A.C.D. Vigolo Marchese. Preliminarmente questa Corte di Giustizia Federale – III Sezione giudicante - osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33 comma 1 C.G.S. che prevede la competenza della Corte di Giustizia Federale per questioni attinenti il merito della controversia, “solo” come Giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.C.D. Vigolo Marchese di Vigolo Marchese (Piacenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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