F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO S.S.D. CIVITANOVESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MALLUS MARCO SEGUITO GARA CIVITANOVESE/SAMBENEDETTESE DEL 28.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO S.S.D. CIVITANOVESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MALLUS MARCO SEGUITO GARA CIVITANOVESE/SAMBENEDETTESE DEL 28.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4.2013) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 128 del 3.4.2013), ha inflitto nei confronti del calciatore Marco Mallus, calciatore della Società ricorrente, la sanzione della squalifica per 4 giornate di gare effettive, con la seguente motivazione: “per avere commesso un grave fallo ai danni di un calciatore avversario senza alcuna possibilità di contendere il pallone. Alla notifica del provvedimento disciplinare (espulsione, n.d.r.) ritardava l’uscita dal terreno di gioco e rivolgeva frase gravemente irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara ponendogli una mano sul petto”. Avverso tale decisione ha ritualmente interposto reclamo la società S.S.D. Civitanovese Calcio S.r.l. rilevando la eccessiva gravosità della squalifica in rapporto alla effettiva entità dell’azione del calciatore e chiedendo, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della sanzione irrogata. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto. La Corte, esaminati gli atti, ritiene che le ragioni addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell’accaduto per come riportato negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S.. Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene che la sanzione applicata debba essere rideterminata ai sensi dell’art. 37, comma 5, C.G.S. in cinque giornate di squalifica, valutate in fatto ed in diritto natura e gravità dei fatti commessi come risultano rappresentati nel rapporto dell’arbitro. Le circostanze rappresentate, infatti, integrano le ipotesi previste dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 19 comma 4, lett. a) (condotta gravemente antisportiva e condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara) e lett. b) (condotta violenta nei confronti di calciatori ed altre persone presenti) per le quali sono previste le sanzioni minime rispettivamente di 2 e 3 giornate. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Civitanovese Calcio di Civitanova Marche (Macerata) e in riforma della sanzione ridetermina in 5 giornate la squalifica. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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