F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 4 C.G.S. – NOTA N. 5167/194 PF12-13 AM/MA DEL 26.2.2013- (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 4 C.G.S. – NOTA N. 5167/194 PF12-13 AM/MA DEL 26.2.2013- (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013) Con atto spedito in data 9.4.2013, la società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l. ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013) con la quale, su deferimento della Procura Federale, è stata irrogata a carico della medesima Società la sanzione della penalizzazione di 3 punti da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità dell’allora Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l., sig. Pantano Salvatore Alessandro, per avere depositato presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale ai fini dell’iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti – Serie D una fidejussione per € 31.000,00, risultata non veridica. Il ricorso in epigrafe, con il quale la Società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l. si limita a contestare l’entità della sanzione irrogata chiedendone una congrua riduzione, risulta parzialmente fondato per le seguenti ragioni. In via preliminare, si evidenzia come la Società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l. non contesti la ricostruzione dei fatti, operata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, limitandosi a denunciare l’ingiustizia dell’applicazione di una sanzione a carico della predetta Società a cagione di comportamenti, contrari alle norme federali, posti in essere dalla precedente gestione societaria, nonché l’eccessività della sanzione medesima. Al proposito, si evidenzia come la responsabilità diretta delle società affiliate alla F.I.G.C., per le condotte ascritte ai soggetti che ricoprono, alla data dei fatti, la carica di legale rappresentante delle medesime, costituisce principio cardine dell’ordinamento federale, consacrato, come noto, nell’art. 4.1. C.G.S.. A ciò si aggiunga che sarebbe oltremodo agevole, per una società, sottrarsi all’applicazione delle sanzioni federali semplicemente modificando, successivamente alla commissione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, il proprio assetto societario. Passando, invece, alla quantificazione della sanzione pecuniaria, operata dal giudice di prime cure, questa Corte ritiene che la stessa risulta non del tutto proporzionata in considerazione del fatto che la indubbia gravità della condotta ascritta al legale rappresentante della società, odierna ricorrente, sig. Pantano Salvatore Alessandro - consistita nell’avere depositato presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale ai fini dell’iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti – Serie D una fidejussione per € 31.000,00, risultata non veridica – risulta in parte attenuata dalla circostanza che il predetto soggetto è stato prontamente allontanato dalla compagine societaria. Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Acqui Calcio 1911 Acqui Terme (Alessandria), riducendo la sanzione della penalizzazione da 3 a 2 punti. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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