F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO GRUPPO SPORTIVO BAGNOLESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2013 INFLITTA AL SIG. ORLANDINI MATTIA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, G.S. BAGNOLESE/ATL. CASTENASO VAN GOOF DEL 23.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 25.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it
6. RICORSO GRUPPO SPORTIVO BAGNOLESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2013 INFLITTA AL SIG. ORLANDINI MATTIA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, G.S. BAGNOLESE/ATL. CASTENASO VAN GOOF DEL 23.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 86 del 25.3.2013)
Con atto spedito il 29.3.2013, la società G.S. Bagnolese ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 25.3.2013 con la quale è stata inflitta nei confronti del Sig. Mattia Orlandini, allenatore della squadra Juniores della società ricorrente, la sanzione della squalifica fino al 31.10.2013. A sostegno del proprio reclamo, la società Bagnolese offre una ricostruzione delle circostanze che diedero luogo alla decisione impugnata completamente diversa da quella rappresentata nel rapporto dell’arbitro, riconducendo il contegno complessivamente tenuto nella circostanza dal proprio allenatore alla sola ipotesi sanzionatoria della condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell’arbitro con esclusione di ogni ipotesi di condotta violenta. Sulla scorta di tali argomentazioni, la società reclamante ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della sanzione irrogata al proprio allenatore. In via pregiudiziale la Corte osserva come il reclamo, benchè indirizzato alla Commissione Disciplinare in luogo della Corte di Giustizia Federale (giudice di secondo grado ai sensi dell’art. 31 C.G.S. sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali) - e quindi in violazione dell’art. 33, comma 5, C.G.S. che stabilisce che i reclami vadano trasmessi agli Organi competenti - possa essere considerato ammissibile in assenza di specifica e puntuale previsione di inammissibilità (prevista dall’art. 33, comma 6, C.G.S. per le sole ipotesi di reclami privi di motivazione o generici) ed in ragione del principio generale di conservazione degli atti quando raggiungano il loro scopo (in termini, Commissione Disciplinare Nazionale, decisioni n. 245 e n. 246 in Com. Uff. n. 47/CDN 2007/2008). Il reclamo è tuttavia infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto. La Corte, infatti, esaminati gli atti, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell’accaduto per come riportato negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S.. Quanto poi alla misura della sanzione, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla particolare gravità dei fatti commessi dal Sig. Orlandini. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Gruppo Sportivo Bagnolese di Bagnolo in piano (Reggio Emilia).Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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