F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 8. RICORSO NUOVA COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOSCIARO MANOLO SEGUITO GARA PRO CAVESE/NUOVA COSENZA CALCIO DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 252/CGF del 19 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 8. RICORSO NUOVA COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOSCIARO MANOLO SEGUITO GARA PRO CAVESE/NUOVA COSENZA CALCIO DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013) Con preannuncio del 11.4.2013 la società Nuova Cosenza Calcio S.r.l. SSD, formalizzava richiesta di accesso agli atti in ordine alla gara Pro Cavese/Nuova Cosenza del 7.4.2013 in esito alla quale, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 131 del 7.4.2013) aveva inflitto al calciatore Mosciaro Manolo la sanzione della squalifica per due turni “per avere rivolto ad un Assistente Arbitrale frase ingiuriosa”. In particolare il tesserato Mosciaro, stando a quanto è possibile rilevare dal referto dell’Assistente, al 22’ del II tempo gli si avvicinava apostrofandolo con la frase “ sei un pagliaccio di m….”. La Segreteria della C.G.F., trasmetteva gli atti ufficiali della gara de qua alla compagine cosentina; successivamente pervenivano tempestivi motivi di reclamo attraverso i quali, sostanzialmente, si richiedeva una riqualificazione del fatto contestato e sanzionato in prime cure, conseguenza dell’applicazione dell’art. 19, comma 10 CGS con l’inflizione di un solo turno di squalifica. La predetta ricostruzione poggerebbe sulla scevra lettura della frase contestata, che, a parere della reclamante, sarebbe frutto di espressione del diritto di critica nei confronti dell’operato dell’Assistente, priva di contenuto ingiurioso o irriguardoso e consequenziale alla frustrazione del calciatore per la direzione di gara, duramente contestata dalla società Cosenza con specifico atto trasmesso agli organi competenti, allegato al presente ricorso. Tanto premesso la C.G.F. ritiene lo spiegato gravame non meritevole di accoglimento e ciò sulla scorta dei due rilievi. Il primo: la contestazione della direzione di gara è pacifica ed ammessa dalla reclamante la quale allega nota scritta con la quale si lamenta nel dettaglio presso la Lega Nazionale Dilettanti e l’organo tecnico della CAN D, dello scarso livello qualitativo dell’arbitraggio che avrebbe danneggiato la società cosentina; il secondo: l’espressione utilizzata dal calciatore Mosciaro, ad un’attenta valutazione, peraltro già effettuata dal primo Giudice, deve considerarsi certamente lesiva della onorabilità e professionalità dell’Assistente di gara definendolo “pagliaccio di….”. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Nuova Cosenza Calcio di Cosenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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