F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 3 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. SANTHIA’ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SANTHIÀ CALCIO/CALCIO CHIERI 1955 DEL 28.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4..2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 3 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO DELL’A.S.D. SANTHIA’ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SANTHIÀ CALCIO/CALCIO CHIERI 1955 DEL 28.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4..2013)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 128 del 3.4.2013, ha inflitto nei confronti della società Santhià Calcio la sanzione della ammenda di € 1.500,00 con la seguente motivazione: “per avere propri tesserati, al termine della gara, colpito con calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale danneggiandola mentre la terna arbitrale si trovava all’interno. Alcuni di questi si dirigevano verso lo spogliatoio della società ospitata per proseguire nelle proteste. Si rendeva necessario l’intervento della Forza Pubblica”. Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società Santhià Calcio, deducendo: a) la eccessiva gravosità della sanzione in rapporto alla ritenuta sostanziale tenuità dell’episodio richiamato nel provvedimento impugnato; b) l’assenza di precedenti a carico della medesima società; c) l’efficace adozione da parte sua nel caso concreto di misure idonee al miglior controllo della situazione in un contesto di rilevante animosità alimentatosi al termine della gara, animosità generata, sempre a dire della ricorrente, dalla discutibile conduzione dell’incontro da parte del Direttore di gara. Sulla scorta di tali argomentazioni, la società reclamante ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della sanzione irrogata. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto. La Corte, esaminati gli atti, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell’accaduto per come riportato negli atti ufficiali di gara, ed in particolare nel rapporto del Commissario di campo, che, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35 C.G.S.. Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che l’ammenda applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Santhià Calcio di Santhià (Vercelli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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