F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 3 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DAL S.S.D. CITTA’ DI POTENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. POLICHETTI CARMINE SEGUITO GARA POTENZA/BISCEGLIE DEL 28.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4..2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 3 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO DAL S.S.D. CITTA’ DI POTENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. POLICHETTI CARMINE SEGUITO GARA POTENZA/BISCEGLIE DEL 28.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4..2013)
Con atto del 6.4.2013 la società Città di Potenza s.s.a.r.l.d., preannunciava l’intenzione di ricorrere avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con il quale veniva inflitta la squalifica per cinque giornate al calciatore Polichetti Carmine per comportamento antiregolamentare tenuto nel corso della gaa del 3.4.2013 disputata contro il Bisceglie. Contestualmente formulava richiesta di atti ufficiali. L’ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia, quindi, provvedeva all’invio dei documenti il successivo 9.4.2013 con trasmissione fax, ricevuta in pari data dalla società reclamante. Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione. La società potentina a seguito della ricezione degli atti ufficiali, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione della documentazione. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal S.S.D. Città di Potenza di Potenza e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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