F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 30 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. SAN SISTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEZZALI LORENZO SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI, FIRENZE OVEST/SAN SISTO DEL 18.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 260 del 20.5.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 30 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. SAN SISTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PEZZALI LORENZO SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI, FIRENZE OVEST/SAN SISTO DEL 18.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 260 del 20.5.2013) La società A.S.D. San Sisto ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti pubblicata sul Com. Uff. n. 260 del 20.5.2013 con la quale è stata inflitta nei confronti del Sig. Pezzali Lorenzo la sanzione della squalifica per 10 giornate a seguito della gara Firenze Ovest/San Sisto del 18.5.2013, valevole per la fase nazionale del Campionato Juniores Dilettanti. A sostegno del proprio reclamo, la società ricorrente offre una ricostruzione delle circostanze che diedero luogo alla decisione impugnata diversa da quella rappresentata nel rapporto dell’arbitro, riconducendo l’episodio in termini di sostanziale tenuità; sulla scorta di tali argomentazioni, la società reclamante ha quindi chiesto, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della sanzione irrogata. Il reclamo è tuttavia infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto. La Corte, infatti, esaminati gli atti, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell’accaduto per come riportata negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S.. Quanto poi alla misura della sanzione, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla particolare gravità dei fatti commessi dal Sig. Pezzali tenuto conto dei minimi edittali previsti dall’art. 19.4, lett. a) e b), C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. San Sisto (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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