F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 30 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO IN PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 A R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE SEGUITO GARA SSD SUBASIO/SSD CORREGGESE CALCIO DEL 26.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 268 del 27.5.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 284/CGF del 30 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 27 Novembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO IN PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 A R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE SEGUITO GARA SSD SUBASIO/SSD CORREGGESE CALCIO DEL 26.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 268 del 27.5.2013) In relazione alla gara del 26.5.2013 Subasio/Correggese Calcio, uno degli assistenti dell’arbitro, segnalava nel proprio referto che i tifosi della società Correggese Calcio – mentre le squadre avevano fatto ingresso in campo e dopo i primi minuti di gioco – avevano fatto esplodere dei petardi e che, successivamente, intorno al 17^ del 2^ tempo, due di loro erano entrati nel recinto di gioco mentre alcuni altri, rimasti aggrappati alla rete di recinzione, impossibilitati ad entrare grazie all’intervento dei dirigenti-lanciavano alcune bottigliette ed altri oggetti di plastica verso il campo per destinazione. Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 268 del 27.5.2013) infliggeva alla società presso la Lega Nazionale Dilettanti la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse. Proponeva reclamo con atto del 28.5.2013 – cui seguivano note aggiunte – la società presso la Lega Nazionale Dilettanti rilevando che la società stessa non poteva assolutamente ritenersi responsabile dei fatti in quanto avvenuti in trasferta e che il comportamento dei propri sostenitori era stato equivocato in quanto i fatti descritti nel rapporto dell’assistente erano avvenuti in occasione della segnatura della rete del pareggio della squadra, così dovendosi inquadrare i fatti in debordanti manifestazioni di gioia dei numerosi sostenitori giunti al seguito per la partita di spareggio analogamente ai petardi fatti esplodere subito prima dell’inizio della partita mentre le squadre facevano ingresso sul terreno di gioco. Ciò premesso osserva questa Corte che il ricorso è parzialmente fondato. Emerge incontrovertibilmente il fatto – confermato altresì dal referto del Commissario di Campo, trasmesso unitamente agli altri atti a questa Corte – che alcuni tifosi si sono lasciati andare ad esuberanti manifestazioni di giubilo nell’occasione del goal segnato dalla loro squadra alcuni invadendo il terreno per destinazione per abbracciare i giocatori altri lanciando oggetti non all’indirizzo dell’assistente stesso ma solo in segno di festeggiamento prima ancora avendo fatto esplodere con gli stessi fini alcuni petardi. In questo delineato contesto appare evidente come sia da escludere qualsivoglia connotato di protesta ed antisportività delle condotte non integrando i fatti una manifestazione di intemperanza tali da giustificare una sanzione di portata così afflittiva come quella irrogata dal Giudice di primo grado. Ciò non di meno seppure, da un lato, i fatti vanno inquadrati nella loro giusta cornice dall’altro, osserva questa Corte, non trova in nessun caso piena giustificazione e neppure una eventuale ragione esimente l’aver posto in essere dei comportamenti che – seppur qualificati come manifestazioni di entusiasmo e calore, come quello meglio descritto in maniera concorde in tutti gli atti degli Ufficiali di gara e del rappresentante Federale – avevano comunque una mera potenzialità atta a creare effetti oggettivamente e/o anche eventualmente involontariamente lesivi. In questo particolare specifico quadro pare pertanto che seppure sia equo ridurre la sanzione, eliminando l’obbligo dello svolgimento di una gara a porte chiuse,la Società debba rispondere del comportamento dei propri sostenitori. Nello specifico deve essere inflitta una sanzione che si ritiene equo determinare nell’ammenda di € 300,00 anche in considerazione della categoria di appartenenza della reclamante. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Correggese 1948 a r.l. di Correggio (Reggio Emilia), ridetermina la sanzione inflitta nella sola ammenda di € 300,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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