F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 20 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 2 RICORSO A.S.D. CITTA’ DI GIULIANOVA 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARROZZIERI MORIS SEGUITO GARA CITTÀ DI GIULIANOVA 1924/ISERNIA FOOTBALL CLUB DELL’8.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 21 del 11.9.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CGF del 20 Settembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 2 RICORSO A.S.D. CITTA’ DI GIULIANOVA 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARROZZIERI MORIS SEGUITO GARA CITTÀ DI GIULIANOVA 1924/ISERNIA FOOTBALL CLUB DELL’8.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 21 del 11.9.2013) La A.S.D. Città di Giulianova 1924, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 21 dell’11.9.2013 relativa alla partita tra A.S.D. Città di Giulianova 1924 e Isernia Football Club dell’8.9.2013 con la quale veniva comminata al calciatore Carrozzieri Moris la squalifica per 3 gare effettive “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata allo sterno”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della squalifica o, in subordine, la riduzione della stessa il ricorrente ha rilevato che la condotta del Carrozzieri non poteva qualificarsi come violenta e che in realtà i due calciatori erano entrati in contatto involontariamente e che il giocatore avversario sarebbe caduto enfatizzando le conseguenze del contrasto. Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal ricorrente così come puntualmente riportato nel rapporto dell’Arbitro, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Citta’ di Giulianova 1924di Giulianova (Teramo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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