F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CGF del 3 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 6RICORSO ASD MARIANO KELLER AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014; – AMMENDA DI € 2.000.00, INFLITTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE PRO-TEMPORE SIG, GIOVANNI DE MICCO ED ALTRI SUOI TESSERATI, SIGG.RI ROSARIO CAMPANA, VINCENZO RUSSO, GIOVANNI BARATTO, GIUSEPPE GIANPAOLO TREMATERRA, IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 6868/493PF12-13/AM/MA DEL 29.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CGF del 3 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 6RICORSO ASD MARIANO KELLER AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014; - AMMENDA DI € 2.000.00, INFLITTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE PRO-TEMPORE SIG, GIOVANNI DE MICCO ED ALTRI SUOI TESSERATI, SIGG.RI ROSARIO CAMPANA, VINCENZO RUSSO, GIOVANNI BARATTO, GIUSEPPE GIANPAOLO TREMATERRA, IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12-13/AM/MA DEL 29.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013) Con atto, pervenuto in data 24.7.2013, la Società A.S.D. Mariano Keller (già ASD CTL Campania) ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 8/CDN del 22.07.13) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico della reclamante, la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica e dell’ammenda di € 2.000,00. La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità diretta e oggettiva della Società ricorrente ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. in ordine alla violazione, da parte dei sigg.ri De Micco Giovanni, Campana Rosario, Russo Vittorio, Baratto Giovanni, Trematerra Giuseppe Gianpaolo (all’epoca dei fatti, rispettivamente, il primo Presidente e gli altri tesserati della Società A.S.D. CTL Campania), dell’artt. 7, comma 7, del C.G.S., per avere omesso di informare, senza indugio, la Procura Federale di avere avuto notizia di condotte volte ad alterare il risultato dell’incontro di calcio Matera-CTL Campania del 22.12.2012. Il ricorso in epigrafe si appalesa parzialmente fondato per le ragioni che seguono. Con un unico motivo di ricorso, la Società A.S.D. Mariano Keller (già ASD CTL Campania) si duole del fatto che la Commissione Disciplinare abbia comminato una sanzione (1 punto di penalizzazione in classifica e € 2000,00 di ammenda) assolutamente sproporzionata rispetto alla violazione commessa dal Presidente e dai tesserati della stessa. La predetta censura coglie nel segno. L’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva prevede, ai commi 3 e 4, la irrogazione nei confronti delle Società, tra le altre sanzioni, della penalizzazione in classifica, nelle ipotesi di responsabilità diretta e oggettiva per illeciti sportivi commessi rispettivamente da chi le rappresenta ovvero dai propri dirigenti e tesserati. La predetta sanzione risulta, invece, del tutto sproporzionata se applicata nella diversa ipotesi della responsabilità diretta e oggettiva di una Società per la violazione, commessa da parte del Presidente ovvero di dirigenti e tesserati, dell’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 7, comma 7, C.G.S.. Al proposito, appare più corretta (anche in considerazione del fatto che l’illecito sportivo di cui è giudizio era, peraltro, volto a danneggiare la Società ASD CTL Campania) la sola applicazione della sanzione pecuniaria che, attesa la pluralità dei soggetti che hanno commesso la predetta violazione, può essere determinata nell’ammenda di € 4.000,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Mariano Keller di Napoli: - annulla la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica; - ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 4.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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