F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CGF del 3 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 7 RICORSO CALC. COCCIARDO ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 9 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 6868/493PF12- 13/AM/MA DEL 29.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CGF del 3 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 7 RICORSO CALC. COCCIARDO ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 9 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12- 13/AM/MA DEL 29.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013) Con atto, pervenuto in data 24.7.2013, il sig. Cocciardo Angelo ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 9 di squalifica. La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Cocciardo Angelo (all’epoca dei fatti, allenatore della Società A.S.D. CTL Campania), dell’artt. 7, comma 7, C.G.S., per avere omesso di informare, senza indugio, la Procura Federale di avere assistito ad un incontro avvenuti tra un calciatore, compagno di squadra, e altro soggetto latore di una proposta corruttiva avente ad oggetto l’alterazione del risultato dell’incontro di calcio Matera-CTL Campania del 22.12.2012. Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono. Con i primi due motivi di ricorso (che, stante la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente), il sig. Cocciardo denuncia l’erroneità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, con la quale è stata riconosciuta la commissione, da parte dell’odierno reclamante, della violazione dell’obbligo di denuncia. Secondo l’assunto del ricorrente, i giudici di prime cure avrebbero, del tutto erroneamente, ritenuto sussistente la commissione di un illecito sportivo con riferimento all’incontro di calcio Matera-CTL Campania del 22.12.2012 e, conseguentemente la violazione, da parte del sig. Cocciardo dell’obbligo di denunciare tali fatti alla Procura Federale. Trattasi di assunto che non può essere condiviso. Le risultanze dell’attività di indagine dimostrano, all’evidenza, che il ricorrente sia venuto a conoscenza, successivamente all’incontro avvenuto tra il calciatore Baratto (suo compagno di squadra) e il Farinella (latore della proposta corruttiva), dell’esistenza di fatti concretanti un illecito sportivo. Quanto, poi, alla circostanza che, secondo l’assunto del ricorrente, l’illecito sportivo non sarebbe pervenuto allo stadio della consumazione, questa Corte non può che ricordare come il Codice di Giustizia Sportiva punisca l’illecito sportivo già nella forma del tentativo, costituendo, l’effettiva alterazione del risultato, una mera circostanza aggravante. Con il terzo motivo di ricorso, il sig. Cocciardo si duole del fatto che la Commissione Disciplinare abbia comminato una sanzione (9 mesi di squalifica) superiore al minimo edittale, valorizzando, del tutto erroneamente, la circostanza che l’odierno ricorrente non avrebbe provveduto a denunciare i fatti corruttivi neppure tardivamente. Anche questo motivo di ricorso risulta del tutto infondato. La Commissione Disciplinare ha correttamente valorizzato, ai fini della graduazione della sanzione, la circostanza più sopra richiamata, facendo corretta applicazione della previsione di cui all’art. 16 C.G.S., a tenore della quale gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la misura della sanzione tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cocciardo Angelo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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