F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CGF del 3 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 8 RICORSO CALC. BIANCOLINO FELICE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 9 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 6868/493PF12- 13/AM/MA DEL 29.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 057/CGF del 3 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it
8 RICORSO CALC. BIANCOLINO FELICE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 9 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ASD MATERA/ ASD CTL CAMPANIA DEL 22.12.2012 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 6868/493PF12- 13/AM/MA DEL 29.4.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013)
Con atto, pervenuto in data 25.7.2013, il sig. Biancolino Felice ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 8/CDN del 22.7.2013) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione di mesi 9 di squalifica. La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte del sig. Biancolino Felice (all’epoca dei fatti, calciatore della Società A.S.D. CTL Campania), dell’artt. 7, comma 7, C.G.S., per avere omesso di informare, senza indugio, la Procura Federale di avere assistito all’incontro avvenuto tra un calciatore, compagno di squadra, e altro soggetto latore di una proposta corruttiva avente ad oggetto l’alterazione del risultato dell’incontro di calcio Matera-CTL Campania del 22.12.2012. Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono. Con un unico motivo di ricorso, il sig. Biancolino si duole del fatto che la Commissione Disciplinare abbia comminato una sanzione (9 mesi di squalifica) superiore al minimo edittale, valorizzando, del tutto erroneamente, la circostanza che l’odierno ricorrente non avrebbe provveduto a denunciare i fatti corruttivi neppure tardivamente. Trattasi di doglianza del tutto infondata. La Commissione Disciplinare ha correttamente valorizzato, ai fini della graduazione della sanzione, la circostanza più sopra richiamata, facendo corretta applicazione della previsione di cui all’art. 16 C.G.S., a tenore della quale gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la misura della sanzione tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Biancolino Felice. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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