F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CGF del 24 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO A.C. PISA 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 4.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/PONTEDERA DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell’8.10.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CGF del 24 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO A.C. PISA 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 4.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/PONTEDERA DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell’8.10.2013)
Ricorso della A.C. Pisa 1909 avverso la sanzione dell’ammenda di € 4.500,00 inflitta alla reclamante a seguito della gara Pisa/Pontedera del 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV. dell’8.10.2013). L’A.C. Pisa 1909 S.r.l., con fax del 9.10.2013, ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto ad essa reclamante la sanzione dell’ammenda di € 4.500,00 in riferimento alla gara del 6.10.2013 Pisa/Pontedera. Il reclamo, diretto a ottenere la riduzione della sanzione dell’ammenda di € 4.500,00 nella misura meno afflittiva ritenuta di giustizia, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito appare del tutto infondato. Infatti, la sanzione inflitta di € 4.500,00 appare coerente se comparata con le sanzioni inflitte in circostanze analoghe. Dal rapporto del Commissario di campo risulta che al quinto minuto del primo tempo dalla curva dei tifosi del Pisa si è levato un coro ingiurioso nei confronti delle forze dell’ordine, ripetuto svariate volte; che al diciassettesimo minuto del primo tempo e al trentesimo minuto del secondo tempo dalla curva dei tifosi del Pisa sono stati esplosi due petardi di notevole potenza all’altezza della porta sottostante; che al termine dell’incontro, con le squadre e con la terna arbitrale ancora negli spogliatoi, una trentina di sostenitori, identificati dalla forze dell’ordine quali tifosi del Pisa, forzando un cancello posto all’altezza della sala stampa hanno spintonato alcuni giornalisti e provocato danni sia agli arredi della sala stampa che ad alcuni occhiali presumibilmente appartenenti ai giornalisti presenti; per di più, i suddetti sostenitori sono riusciti a entrare negli spogliatoi introducendovisi fin quasi a raggiungere la porta dello spogliatoio della squadra ospite (il Pontedera). A causa di quanto accaduto, il responsabile dell’ordine pubblico ha dovuto provvedere a trattenere negli spogliatoi la terna arbitrale fino alle ore 18,20, cioè oltre un’ora dopo il termine della gara. Questi comportamenti dei tifosi del Pisa hanno violato gli artt. 11, primo comma, 12, terzo comma, e 14 del C.G.S., sicché la sanzione inflitta appare adeguata alla condotta tenuta dai suddetti tifosi, non essendovi alcuna ragione per concedere le circostanze attenuanti di cui al primo comma dell’art. 13 C.G.S., che nel caso di specie non sussistono. Il reclamo è del tutto infondato perché diretto a prospettare una diversa versione dei fatti rispetto a quanto risulta dal rapporto del Commissario di campo al fine di una valutazione meno grave dei comportamenti dei tifosi del Pisa che oggettivamente risultano avvenuti e che la stessa società reclamante nella sostanza riconosce. Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dai rapporti degli ufficiali di gara, che, oltretutto, nel caso di specie risultano precisi e circostanziati, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati ai tifosi della A.C. Pisa 1909 si sarebbero svolti in modo diverso da come evidenziati nel rapporto del Commissario di campo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pisa 1909 di Pisa. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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