F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CGF del 24 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO VIRTUS ENTELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PRINA LUCA SEGUITO GARA 3 VICENZA/VIRTUS ENTELLA DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell’8.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CGF del 24 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO VIRTUS ENTELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PRINA LUCA SEGUITO GARA 3 VICENZA/VIRTUS ENTELLA DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 38/DIV dell’8.10.2013) Con nota, pervenuta via fax il 10 ottobre 2013, il legale rappresentante della VirtusEntella S.r.l. ha preannunciato di voler proporre reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, all’allenatore sig. Luca Prina, “per comportamento reiteratamente e gravemente offensivo verso un assistente arbitrale (espulso, r A.A.)”. Con una breve memoria dell’11 ottobre 2013, sottoscritta dal presidente della società sportiva, non si nega che il tecnico abbia profferito parole censurabili all’assistente del direttore di gara ma si contesta la reiterazione delle stesse e, invocando il nervosismo “del momento” e l’afflittività già parzialmente scontata per effetto dell’immediata espulsione, si chiede una riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna, alla quale non ha inteso partecipare né l’interessato né alcun rappresentante della reclamante. La Corte esaminati gli atti degli ufficiali di gara e le argomentazioni dedotte dalla reclamante esprime il convincimento che il ricorso possa essere accolto nei limiti e per le ragioni che seguono. La società sostiene che il sig. Prina abbia rivolto la frase riportata nel referto dell’assistente dell’arbitro, della quale non si nega l’offensività, in un momento di particolare tensione trascorso il quale lo stesso tesserato ha inteso rappresentare il proprio rincrescimento all’assistente. Ora, premesso che quanto riportato nel referto dell’ufficiale di gara versato in atti (al pari di quelli redatti dagli altri ufficiali di gara) fa piena prova di quanto relazionato, deve dirsi che quanto riportato denuncia la chiara ingiuriosità della frase pronunciata Infatti, l’indiscutibile chiarezza espositiva, non offre spunto alcuno per poter dubitare che la condotta incriminata sia stata correttamente apprezzata dall’assistente arbitrale il quale, nel riferire l’episodio, ha riportato una condotta inequivocabilmente rivolta ad offenderne l’onore e la dignità, che la società vorrebbe imputare ad uno stato di tensione in ordine al quale, sarebbe stato invece commendevole, ad avviso di questa Corte, che un dirigente non l’avesse ulteriormente acuito con la propria invettiva. Ne consegue che, indubitabile la lesività delle parole rivolte all’assistente, va scrutinato se la condotta del tesserato sia stata, come ritenuto e sanzionato dal Giudice Sportivo, effettivamente reiterata. La Corte non può condividere la conclusione cui è pervenuto il Giudice di prime cure poiché, in effetti, quanto in referto può trovare una sua collocazione sistematica in un’unica espressione, di brevissima durata, che non supporta – come invece dovrebbe rinvenirsi nella reiterazione – la tesi di una ripetitività delle offese alternate da pause più o meno brevi. Questo convincimento conduce a rilevare preliminarmente, quanto all’entità della pena, giudicata eccessiva dalla reclamante, che l’art. 19.4 C.G.S. prevede che in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara la sanzione minima edittale di due giornate di squalifica ma che nella determinazione del quantum afflittivo deve tenersi anche conto di circostanze aggravanti o attenuanti. Pertanto, alla luce della mancanza di precedenti specifici a carico dello stesso tesserato può reputarsi allora giustificata l’irrogazione di una sanzione nella sua misura minima, pur in un contesto di indubbia gravità, non certamente giustificata dall’asserito stato emotivo, della condotta ingiuriosa tenuta da un dirigente cui incombono responsabilità che non possono essere ricondotte alle sole scelte tecniche. In conclusione la Corte ritiene di poter accogliere il reclamo proposto dalla VirtusEntella S.r.l. e, in parziale riforma della appellata decisione del Giudice Sportivo, riduce la squalifica da questi irrogata al sig. Luca Prina (di cui al Comunicato Ufficiale in epigrafe) a 2 giornate effettive di gara. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla VirtusEntella di Chiavari (Genova) riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Prina Luca a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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