F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CGF del 24 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERETTI, TERNANA/L’AQUILA DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 19/TB del 9.10.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CGF del 24 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERETTI, TERNANA/L’AQUILA DEL 6.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 19/TB del 9.10.2013)
La società Ternana Calcio S.p.A., come rappresentata e assistita, propone reclamo avverso la sanzione, di cui al Com. Uff. n. 19/TB del 9 ottobre 2013, dell’ammenda di € 500,00 che il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto alla Ternana Calcio S.p.A. in relazione alla gara Ternana/L’Aquila, valevole per il Campionato Nazionale “D. Berretti”, Girone “D”, disputatasi il 5 ottobre 2013. Questi, in breve, i fatti. Il direttore di gara, per quanto qui interessa, ha annotato nel proprio referto: «segnalo che il medico sociale segnato in distinta per la soc. Ternana non era presente al momento dell’appello, né si è presentato durante la gara». Di conseguenza, il Giudice Sportivo infliggeva alla Ternana Calcio S.p.A. l’ammenda di € 500,00 «per assenza del medico sociale durante la gara». La Ternana Calcio propone appello, premettendo di non mettere in dubbio la buona fede e la professionalità dell’arbitro e di aver ritenuto opportuno impugnare la delibera di cui trattasi «non per l’afflittività della pena, considerando che complessivamente i costi del ricorso sono superiori a quelli dell’ammenda inflitta, ma per un motivo sostanziale e ben più importante che attiene alla verità dei fatti». A dire della reclamante si è trattato di un errore, dovuto ad una serie di coincidenze. Evidenzia, a tal proposito, la Ternana S.p.A.: -al momento della consegna della distinta il medico non era ancora effettivamente arrivato presso l’impianto sportivo, «cosa però avvenuta pochi minuti dopo»; -appena arrivato il dott. Daniele Valeri, il dirigente accompagnatore della Ternana si è recato nello spogliatoio dell’arbitro per consegnare il tesserino di riconoscimento del medico da inserire nel porta documenti, atteso che il suo nominativo figurava già in distinta; -il predetto dirigente accompagnatore non ha però consegnato il tesserino direttamente all’arbitro, «in quanto, essendo donna, era nello spogliatoio da sola che si stava preparando, ma lo consegnò ad uno dei due Assistenti che si trovavano fuori dallo spogliatoio»; -«dopo tali adempimenti preliminari, il dott. Valeri Daniele ha effettuato il riconoscimento nello spogliatoio prima della gara ed ha poi partecipato alla stessa in panchina». A conforto di siffatta ricostruzione la reclamante allega dichiarazione rilasciata dalla società ospitata nella quale si afferma che durante la gara il medico era presente ed ha anche assistito un calciatore della stessa società L’Aquila. Per queste ragioni, la Ternana Calcio S.p.A. chiede che la C.G.F. voglia annullare la sanzione alla medesima società inflitta. Alla seduta odierna innanzi a questa C.G.F. la società, come rappresentata e assistita, ha insistito per l’accoglimento delle proprie già rassegnate conclusioni. Il reclamo non può trovare accoglimento. Appare pacifico che il medico sociale, pur figurando in distinta, non era presente al momento dell’appello effettuato dal direttore di gara. Questa circostanza, ove non superata da specifiche giustificazioni dell’eventuale ritardo, validamente, ritualmente e tempestivamente rappresentate al direttore di gara (nel caso di specie non refertate), comporta già di per sé l’applicazione della sanzione, equamente quantificata dal Giudice Sportivo, rendendo così superfluo l’accertamento della circostanza del soccorso prestato dal medico, durante la gara, ad un calciatore della società ospitata e, quindi, ogni ulteriore attività istruttoria. Nessun pregio rivestono, in tale prospettiva, le deduzioni della reclamante in ordine alla successiva consegna del tesserino ad uno degli assistenti arbitrali. A prescindere che di detta circostanza non risulta cenno alcuno negli atti ufficiali di gara, resta il fatto che proprio in considerazione della mancata presenza del medico sociale al momento dell’appello, era onere della società attivarsi in modo tempestivo ed efficace per rendere concreto ed effettivo il prescritto riconoscimento innanzi al direttore di gara. Ragioni di logica non solo formale, ma anche sostanziale ed esigenze sottese alla necessità di opportuna organizzazione degli avvenimenti sportivi, quali quello di cui trattasi, esigenze peraltro strettamente connesse ai profili inerenti la salute degli sportivi protagonisti dei medesimi eventi, impongono che il medico sociale sia presente alla gara non solo in via, per così dire, di “fatto”, ma che lo stesso possa essere riconosciuto, nei tempi previsti, dal direttore di gara, secondo prassi e relativa regolamentazione. Imprescindibile, in altri termini, il rispetto e la tutela anche di certi requisiti di forma, quale quello che connota la fattispecie. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio di Terni. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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