F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CGF del 24 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO CALCIO COMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. COLELLA GIOVANNI SEGUITO GARA CREMONESE/COMO DEL 12.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 15.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CGF del 24 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO CALCIO COMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. COLELLA GIOVANNI SEGUITO GARA CREMONESE/COMO DEL 12.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV del 15.10.2013) Ricorso della Calcio Como S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta all’allenatore Sig. Colella Giovanni a seguito della gara Cremonese/Como del 12.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 41/DIV. del 15.10.2013). La Calcio Como S.r.l., con fax datato 15.10.2013, ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto all’allenatore della reclamante Sig. Colella Giovanni la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara in riferimento alla gara Cremonese/Como del 12.10.2013. Il reclamo, diretto a ottenere in via principale la riforma del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo revocando la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e, in subordine, la riduzione della sanzione a una sola giornata effettiva di gara, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il reclamo è diretto a prospettare una diversa versione dei fatti rispetto a quanto risulta dal rapporto dell’Assistente dell’Arbitro richiamato nel rapporto di quest’ultimo. Il reclamante adduce, a sostegno della richiesta di revoca del provvedimento del Giudice Sportivo o, comunque, della riduzione della sanzione inflittagli, un’incongruenza tra il rapporto dell’Assistente dell’Arbitro e lo svolgimento dei fatti, in quanto la frase riportata nel referto non sarebbe stata indirizzata all’Assistente dell’Arbitro bensì ai propri giocatori. In secondo luogo, la società reclamante deduce in subordine l’eccessività della sanzione inflitta al proprio allenatore, trattandosi di un gesto estemporaneo ed isolato, avulso dalla personalità del medesimo per la specchiata carriera del Sig. Colella. Tale incongruenza non sussiste, altrimenti non si spiegherebbe la ragione per cui l’allenatore della Calcio Como S.r.l. sia stato espulso al ventesimo minuto del secondo tempo proprio in conseguenza della frase pronunciata, oltretutto a gioco fermo. Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dai rapporti degli ufficiali di gara, che, oltretutto, nel caso di specie risultano precisi e circostanziati, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati all’allenatore della Calcio Como S.r.l., Sig. Colella Giovanni, si sarebbero svolti in modo diverso da come evidenziati nel rapporto dell’Assistente dell’Arbitro. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Como di Como. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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