F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073/CGF del 25 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 1 RICORSO A.S. OSTIA MARE LIDO CALCIO S.R.LAVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL SIG. LUIGI BAIONI; – SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA AL CALC. MARCO SACCUCCI; – AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN ORDINE A QUANTO ASCRITTO AI PROPRI TESSERATI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F. ED ALL’ART. 33 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – NOTA N. 7439/444 PF 12-13/AM/MA DEL 15.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 30.9.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073/CGF del 25 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 1 RICORSO A.S. OSTIA MARE LIDO CALCIO S.R.LAVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 10 INFLITTA AL SIG. LUIGI BAIONI; - SQUALIFICA PER MESI 2 INFLITTA AL CALC. MARCO SACCUCCI; - AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN ORDINE A QUANTO ASCRITTO AI PROPRI TESSERATI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F. ED ALL’ART. 33 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - NOTA N. 7439/444 PF 12-13/AM/MA DEL 15.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 30.9.2013) Con atto, spedito in data 1.10.2013, la società A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l.. ha preannunciato la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 19/CDN del 30.9.2013) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., sono state irrogate le seguenti sanzioni: - al sig. Baioni Luigi, all’epoca dei fatti Direttore Generale dell’A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l., mesi 10 di inibizione; - al sig. Saccucci Marco, all’epoca dei fatti calciatore dell’A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l., mesi 2 squalifica; - all’A.S.D. Ostiamare Lido Calcio S.r.l.. l’ammenda di € 5.000,00. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali relativi alla predetta decisione, la società A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l.. faceva pervenire, in data 3.10.2013, atto di reclamo. La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità: - del sig. Baioni Luigi, all’epoca dei fatti Direttore Generale dell’A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l. per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 96 N.O.I.F. e 33 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per essere venuto meno al dovere di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva e, in particolare, per avere, mediante il tesseramento fittizio del calciatore Marco Saccucci alla società A.S.D. Stagni di Ostia, eluso la disposizione di cui all’art. 96 N.O.I.F., con lo scopo di non far corrispondere dalla Società A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio il Premio di Preparazione dovuto alla società A.S.D. Urbetevere Calcio; - del calciatore Marco Saccucci, per la violazione dell’art. , comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 96 N.O.I.F. e 33 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico per essere venuto meno al dovere di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva ed, in particolare, per aver permesso, mediante il suo fittizio tesseramento, alla società A.S.D. Stagni di Ostia di eludere la disposizione di cui all’art. 96 N.O.I.F., con lo scopo di non far corrispondere dalla società A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio il Premio di Preparazione dovuto alla società A.S.D. Urbetevere Calcio e della violazione dell’art. 1, comma 3, C.G.S. per aver violato l’obbligo, benché convocato, di presentarsi innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva; - della Società A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l.., per la violazione di cui all’art. 4, comma 2, C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto ai propri tesserati. Il ricorso in epigrafe risulta fondato per le ragioni che seguono. La Commissione Disciplinare è pervenuta alla condanna del sig. Baioni Luigi, all’epoca dei fatti Direttore Generale dell’A.S.D. Ostiamare Lido Calcio S.r.l., del sig. Saccucci Marco, all’epoca dei fatti calciatore della predetta Società e, infine, della medesima società A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva, sulla base della seguente considerazione: la vicenda di cui è procedimento è identica (“gemella”, per usare le parole del giudice di prime cure) a quella in ordine alla quale lo stesso Organo giudicante di primo grado era pervenuto ad una decisione di proscioglimento (decisione di cui al Com. Uff. n. 101/CDN del 17.6.2013); pertanto, il precedente caso non può più ritenersi un fatto isolato, come tale non concretante l’ipotesi della c.d. “triangolazione”, e quindi, per il secondo caso, deve pervenirsi ad una dichiarazione di responsabilità. Trattasi di un sillogismo erroneo e che non può costituire la ragione di una pronuncia di condanna. Né, al fine di pervenire ad una pronuncia di condanna, può essere valorizzata, come fatto dalla Commissione Disciplinare Nazionale, la circostanza che la c.d. “triangolazione” avrebbe visto coinvolte le società A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l. e A.S.D. Stagni di Ostia non solo nei due casi sopra menzionati ma anche con riferimento ad altri giovani calciatori. Tale circostanza, infatti, risulta meramente affermata sia nell’atto di deferimento che nella decisione di cui al presente gravame, ma non è stata in alcun modo provata e neppure fatta oggetto, da parte della Procura Federale, di ulteriori accertamenti (accertamenti che sarebbe stato doveroso effettuare anche alla luce dell’ammissione fatta dal Presidente della Società A.S.D. Stagni di Ostia in sede di audizione). Alla luce di quanto sopra, non può che pervenirsi all’accoglimento del proposto reclamo e al conseguente annullamento delle sanzioni inflitte al sig. Baioni Luigi, al sig. Saccucci Marco e alla società A.S.D. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l... Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Ostia Mare Lido Calcio di Ostia (Roma) e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it