F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073/CGF del 25 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 2 RICORSO A.S.D. BATTIPAGLIESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BATTIPAGLIESE/LICATA 1931 DEL 29.9.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 2.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 073/CGF del 25 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 2 RICORSO A.S.D. BATTIPAGLIESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BATTIPAGLIESE/LICATA 1931 DEL 29.9.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 2.10.2013) La A.S.D. Battipagliese ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 29 del 2.10.2013 con la quale, in riferimento alla gara A.S.D. Battipagliese/Licata del 29.9.2013, il Giudice Sportivo ha comminato un ammenda di € 1.800,00 “per avere un proprio steward, al termine della gara, mentre le squadre si apprestavano a rientrare negli spogliatoi, colpito con violenza un calciatore della squadra avversaria con una spinta al petto ed un calcio alla caviglia”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento del provvedimento la ricorrente ha dedotto alcuni motivi. Essa in particolare ha affermato l’impossibilità della presenza di uno steward all’ingresso del sottopasso che conduce agli spogliatoi in quanto gli stessi si troverebbero abitualmente in altro luogo dello stadio e che probabilmente l’arbitro è stato tratto in inganno dal colore della casacca che risulterebbe identico a quello dei calciatori della panchina. Il ricorso va rigettato in quanto non vi è motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice sportivo sulla scorta del puntuale rapporto del Direttore di gara. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Battipagliese di Battipaglia (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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