F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CGF del 31 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 118/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILEAVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FIMAUTO VALPOLICELLA/NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 12.10.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 16.10.2013) 2. RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILEAVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 16.8.2014 INFLITTA AL SIG. RICCIO RAFFAELE SEGUITO GARA FIMAUTO VALPOLICELLA/NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 12.10.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 16.10.2013) 3. RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILEAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.3.2014 INFLITTA AL SIG. SANTORIELLO GIANLUCA SEGUITO GARA FIMAUTO VALPOLICELLA/NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 12.10.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 16.10.2013) 4. RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILEAVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA FINO AL 16.3.2014 INFLITTA AL SIG. DE MAIO FELICE SEGUITO GARA FIMAUTO VALPOLICELLA/NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 12.10.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 16.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CGF del 31 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 118/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILEAVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FIMAUTO VALPOLICELLA/NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 12.10.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 16.10.2013) 2. RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILEAVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 16.8.2014 INFLITTA AL SIG. RICCIO RAFFAELE SEGUITO GARA FIMAUTO VALPOLICELLA/NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 12.10.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 16.10.2013) 3. RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILEAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 16.3.2014 INFLITTA AL SIG. SANTORIELLO GIANLUCA SEGUITO GARA FIMAUTO VALPOLICELLA/NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 12.10.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 16.10.2013) 4. RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILEAVVERSO LA SANZIONE DELLASQUALIFICA FINO AL 16.3.2014 INFLITTA AL SIG. DE MAIO FELICE SEGUITO GARA FIMAUTO VALPOLICELLA/NAPOLI CALCIO FEMMINILE DEL 12.10.2013(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 16.10.2013) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio femminile, nel Com. Uff. n. 32 del 16 ottobre 2013 in relazione alla gara del Campionato Nazionale Femminile di Serie A Girone A Fimauto Valpolicella/Napoli Calcio Femminile svoltasi il 12 ottobre 2013, comminava: a) l’ammenda di € 1.000,00 a carico della società Napoli Calcio Femminile, per i “cori offensivi e ingiuriosi” rivolti dai suoi tifosi verso il direttore di gara e la classe arbitrale; b) l’inibizione a svolgere attività fino al 16 agosto 2014 nei confronti del dirigente Riccio Raffaele per frasi ingiuriose e lesive della dignità dell’arbitro e della classe arbitrale; c) la squalifica fino al 16 marzo 2014 a carico sia di Santoriello Gianluca, massaggiatore che di De Maio Felice, allenatore, per gli stessi motivi di cui alla lett. b). Nei ricorsi avverso la suddetta decisione, interposti in data 25 ottobre 2013, la Napoli Calcio Femminile lamenta l’eccessività delle sanzioni chiedendo conclusivamente: per il Riccio l’annullamento dell’inibizione o, in via subordinata, una congrua riduzione della stessa; per il Santoriello ed il De Maio una significativa riduzione delle squalifiche. Chiede altresì l’ammissione, in via istruttoria di testi a suo favore. La Corte, anzitutto, rileva che il attinente alla comminatoria dell’ammenda alla Società, è inammissibile atteso che, a fronte della mera intenzione di procedere evidenziata nel preannuncio di reclamo, non è poi seguita la proposizione dei motivi, con la conseguenza che il relativo capo della decisione di primo grado non essendo stato impugnato, resta ormai immutabile, spiegando quindi efficacia esecutiva. Gli altri ricorsi, poi, vanno respinti, non ritenendo la Corte che le argomentazioni difensive siano in grado di contrastare efficacemente le valutazioni contenute nella chiara esposizione del referto del direttore di gara che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S.. Quanto al ricorso concernente il dirigente Riccio, la (da lui) asserita assenza nel suo comportamento di epiteti offensivi o ingiuriosi e, di contro, la presenza di locuzioni miranti a manifestare solo il suo personale disappunto sono contraddette dalle frasi, contenute nel referto, che esplicitamente esternano invece non già una mera contrarietà, bensì parole scurrili, sguaiate e con insulti, all’evidenza lesive della dignità e dell’autorità del direttore di gara, mentre le altre parole pronunciate dal Riccio “in napoletano” (non capite dallo stesso arbitro e che sarebbero state dal medesimo fraintese) si sono comunque subito dopo aggiunte alle suddette frasi nello stesso contesto temporale e di luogo e quindi più che verosimilmente sono state dettate da intenti offensivi verso la “sfera personale” e quindi il decoro e l’onore dell’arbitro. Particolare rilievo negativo assumono l’introduzione abusiva nello spogliatoio e in genere il comportamento pervicace e intimidatorio tenuto dal Riccio, tenuto anche conto che egli ha palesemente tradito la sua figura di dirigente, cui competono funzioni di indirizzo, di impulso e di controllo volte ad assicurare il rispetto dei principi di lealtà e correttezza dei rapporti riferibili ai soggetti che praticano l’attività sportiva. Si soggiunge che le circostanze relative sia al rifiuto del Riccio (che “continuava ad inveire contro tutti”) ad aderire all’invito arbitrale ad allontanarsi dallo spogliatoio, sia alla successiva presenza del predetto in tribuna per partecipare insieme coi tifosi a cori offensivi verso la terna ed il mondo arbitrale emergono dal referto in modo chiarissimo e corredato da inequivocabili precisazioni, il chè rende inutile l’invocato ricorso a testimonianze di terzi. Quanto alla posizione dei due altri soggetti sanzionati (Santoriello e De Maio) risulta descritto nel referto, anche in tal caso in modo manifesto, il loro comportamento volgare ed offensivo sia in campo che sugli spalti quali partecipanti al coro e autori di insulti. Del resto, parte appellante riconosce che i dirigenti sono stati “sicuramente colpevoli durante la partita di condotta scorretta verso l’Ufficiale di gara”. Quanto all’entità delle sanzioni, ferma restando la corretta applicazione delle disposizioni del C.G.S. che contemplano l’inibizione temporanea (art. 19 comma 1 lett. h) e la squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione (art. 19 comma 1 lett. f) , la discrezionale valutazione da parte di questo Giudice delle concrete circostanze emergenti dalle vicende in esame conduce peraltro ad una congrua riduzione di detta entità, nei sensi indicati nel dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara i ricorsi come sopra proposti dall’A.S.D. Napoli Calcio Femminile di Napoli.: - inammissibile il ricorso proposto per l’ammenda di € 1.000,00 inflitta alla società e dispone addebitarsi la tassa reclamo; - accoglie parzialmente il ricorso proposto per la sanzione dell’inibizione inflitta al signor Riccio Raffaele riducendo l’inibizione fino a tutto il 30 giugno 2014 e dispone restituirsi la tassa reclamo; - accoglie parzialmente il ricorso proposto per la sanzione della squalifica inflitta al signor Santoriello Gianluca riducendo la squalifica fino a tutto fino a tutto il 31 gennaio 2014 e dispone restituirsi la tassa reclamo; - accoglie parzialmente il ricorso proposto per la sanzione della squalifica inflitta al signor De Maio Felice riducendo la squalifica fino a tutto fino a tutto il 16 febbraio 2014 e dispone restituirsi la tassa reclamo.
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