F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CGF del 31 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 118/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL CITTÀ DI SESTUAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SERPA BRUNNO SEGUITO GARA FUTSAL CITTÀ DI SESTU/PESAROFANO CALCIO A 5 DEL 19.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. 122 del 22.10.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CGF del 31 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 118/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it
5. RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL CITTÀ DI SESTUAVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SERPA BRUNNO SEGUITO GARA FUTSAL CITTÀ DI SESTU/PESAROFANO CALCIO A 5 DEL 19.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. 122 del 22.10.2013)
L’A.S.D. Futsal Città di Sestu, con ricorso inoltrato nel rispetto dei termini e forme regolamentari, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 di cui a Com. Uff. n. 122, del 22.10.2013, con la quale il detto Giudice ha squalificato per 3 giornate effettive di gara il calciatore Serpa Brunno per atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo, rendendo la sanzione a sensi dell’art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S.. Il reclamo come sopra proposto merita parziale accoglimento, in quanto la squalifica comminata non è supportata dal rapporto arbitrale secondo il quale l’atleta sanzionato “mentre tentava di liberarsi della marcatura di un avversario, e dopo alcune spinte reciproche colpiva lo stesso al volto con una gomitata, effettuata comunque senza particolare violenza e senza arrecare danni a quest’ultimo”. Il riprodotto rapporto appare parzialmente contraddittorio non risultando ipotizzabile una marcatura “a gioco fermo”, è quindi consentito ritenere che la gomitata sanzionata sia stata inferta nel corso delle spinte reciproche, come del resto conferma la precisazione del Direttore di gara laddove riferisce l’inesistenza di “particolare violenza”, così concorrendo a rilevare l’eccessività della punizione inflitta. Ritiene pertanto la Corte di escludere la condotta violenta e ridurre la squalifica, contenendola in due giornate. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Futsal Città di Sestu di Cagliari riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Serpa Brunno a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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