F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CGF del 31 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 1 RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 2.500,00; – OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA THERMAL A CECCATO M TEOLO/LUCCHESE LIBERTAS DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. 45 del 30.10.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CGF del 31 Ottobre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 1 RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 2.500,00; - OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA THERMAL A CECCATO M TEOLO/LUCCHESE LIBERTAS DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. 45 del 30.10.2013) La A.S. Lucchese Libertas impugnava, con ricorso d’urgenza del 31.10.2013, la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che, con motivazioni contenute nel Com. Uff. n. 45 del 30.10.2013, irrogava alla società reclamante l’ammenda pari ad € 2.500,00 e la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse. La società istante, attraverso i propri motivi di gravame, pur condannando il comportamento tenuto dai propri sostenitori in campo avverso, comunque ritenuto meritevole di sanzione, chiedeva una riduzione dell’ammenda e l’annullamento della sanzione della disputa di una gara a porte chiuse, lamentandone la eccessività. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. Le sanzioni devono essere ritenute congrue atteso che il lancio di un oggetto all’indirizzo di un calciatore avversario, peraltro colpito, e di uno degli Assistenti dell’Arbitro, raggiunto da getti di birra e sfiorato da una “ciabatta”, costituiscono condotte che, oltre ad essere reiterate e plurioffensive, sono potenzialmente idonee a determinare effetti lesivi più gravi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’A.S. Lucchese Libertas 1905 di Lucca. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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