F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099/CGF del 18 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO LUPARENSE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA LUPARENSE/ACQUAESAPONE DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 157 del 5.11.2013 )

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 099/CGF del 18 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 120/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO LUPARENSE CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA LUPARENSE/ACQUAESAPONE DEL 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 157 del 5.11.2013 ) Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque con decisione del 5.11.2013, Com. Uff. n.157, infliggeva alla reclamante la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 per ingiurie e minacce, indirizzate nei confronti degli arbitri, da parte dei propri sostenitori a seguito della gara disputata il 3 novembre 2013 con la Acqua&Sapone. Con il reclamo in esame la società ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento, deducendo l’errata ricostruzione dei fatti operata dal giudice sportivo. In particolare non sarebbe stato tenuto conto del comportamento ingiurioso di un calciatore della squadra avversaria, Borruto, che avrebbe provocato la reazione minacciosa dei sostenitori della reclamante. Orbene dal referto arbitrale risulta tale episodio, che, però, è successivo cronologicamente al comportamento ingiurioso e minaccioso dei sostenitori della reclamante. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Luparense Calcio a Cinque di San Martino di Lupari (Padova), riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.300,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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