F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 21 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ROSETTI ANDREA SEGUITO GARA GUBBIO/BARLETTA DEL 10.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 12.11.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101/CGF del 21 Novembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CGF del 28 Novembre 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ROSETTI ANDREA SEGUITO GARA GUBBIO/BARLETTA DEL 10.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56/DIV del 12.11.2013)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 56/DIV del 12.11.2013) ha inflitto al calciatore Longobardi Christian la squalifica per 5 giornate effettive ed al massaggiatore Rosetti Andrea la squalifica per 4 gare effettive, entrambi della società A.S. Gubbio 1910 s.r.l., per fatti avvenuti nella gara Gubbio/Barletta del 10.11.2013. In particolare il Rosetti per “grave reiterato comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara (espulso)”; il Longobardi perché protestando vivacemente verso l’arbitro lo urtava volontariamente con una spallata e gli rivolgeva una frase offensiva. Dal referto arbitrale emerge che il massaggiatore della società Gubbio Rosetti veniva allontanato perché a seguito delle espulsioni dei suoi giocatori urlava dalla propria panchina: “ma che cazzo stai combinando; sei mafioso e pezzo di merda”. Mentre il giocatore Longobardi, subito dopo la notifica dell’espulsione del suo compagno, protestava correndo verso esso arbitro “finendomi volontariamente addosso e urtando contro la mia spalla destra il suo petto facendomi indietreggiare di circa un metro, e proferendo le seguente frasi: “ ma che cazzo stai facendo, ma che cazzo hai visto”. stato soltanto uno scontro di gioco, senza alcun atto di violenza) e si affermava che mai il Rosetti ha adoperato le espressioni “mafioso” o “pezzo di merda”. Per quanto riguarda l’espressione “che cazzo stai combinando” richiamava una sentenza della Cassazione penale che ha affermato : “in materia di oltraggio la frase fate il cazzo che vi piace è espressione certamente priva di riguardo ed è indice di inurbanità, ma non è idonea a ledere l’onore o il prestigio del pubblico ufficiale”. Si chiede, pertanto, la revoca o l’annullamento della sanzione ed in ogni caso la riduzione della sanzione applicata sia perché non ha pronunziato le espressioni più pesanti (mafioso e pezzo di merda) sia perché non si ricava in alcun modo dal referto arbitrale la reiterazione dell’offesa. Il reclamo è infondato, e va, pertanto respinto. La decisione del Giudice Sportivo è del tutto aderente alle legittime risultanze probatorie e non merita censura alcuna anche in ordine alla logicità. Le frasi pronunciate ed “urlate” dal Rosetti sono gravi ed hanno un notevole grado di offensività. Il referto arbitrale è incontrovertibile al riguardo e la sanzione appare del tutto congrua ed adeguata. Il richiamo alla sentenza della Cassazione penale oltre che irrituale (la pronuncia concerne l’oltraggio) relativamente all’espressione “fate il cazzo che vi piace” afferma che non è idonea a ledere l’onore o il prestigio del pubblico ufficiale ma è espressione certamente priva di riguardo ed è indice di inurbanità. Orbene la norma del Codice di Giustizia Sportiva (art. 19, comma 4, a) ) rende punibili i calciatori sia per la condotta ingiuriosa che per la condotta irriguardosa, previste come alternative nei confronti degli ufficiali di gara. Per le suesposte considerazioni il reclamo va respinto con conseguente incameramento della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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