COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 28.11.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.14 della Società U.S.D. PRO CATANZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Terr.le presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff.n. 57 del 8.11.2013 (squalifica calciatore TRAPASSO Tommaso fino al 30/6/2015, squalifica calciatore MARINO Flavio fino al 17/1/2014).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 28.11.2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO n.14 della Società U.S.D. PRO CATANZARO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Terr.le presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff.n. 57 del 8.11.2013 (squalifica calciatore TRAPASSO Tommaso fino al 30/6/2015, squalifica calciatore MARINO Flavio fino al 17/1/2014).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
RILEVA
la posizione del calciatore Trapasso Tommaso deve essere valutata all’esito dell’audizione del direttore di gara, che si dispone con il presente provvedimento per la seduta del 16.12.2013.
In merito al reclamo proposto per il calciatore Marino Flavio, ritenuto che dal rapporto di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Primo Giudice;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti a lui ascritti, e, pertanto, deve essere ridotta.
P.Q.M.
riserva la decisione in ordine al ricorso proposto per il calciatore TRAPASSO Tommaso all’esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 16 DICEMBRE 2013;
riduce la squalifica al calciatore MARINO Flavio fino al 9 DICEMBRE 2013;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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