COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 27.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 33 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. PONTOLLIESE avverso squalifica per 6 giornate cac. TAGLIAFERRI WILLIAM e ammenda € 200 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 18 del 6.11.2013 gara PODENZANO – PONTOLLIESE del 3.11.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°22 del 27.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
33 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. PONTOLLIESE
avverso squalifica per 6 giornate cac. TAGLIAFERRI WILLIAM e ammenda € 200 per intemperanze
sostenitori
delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 18 del 6.11.2013
gara PODENZANO - PONTOLLIESE del 3.11.2013
L'A.S.D. POL. PONTOLLIESE ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1)
il calc. TAGLIAFERRI non si avvicinava al direttore di gara " ma era questi che correva in direzione del calciatore
accusandolo di fallo da ultimo uomo ed estraendo il cartellino. Il TAGLIAFERRI cercava allora di spiegare all'arbitro di non
avere toccato l'avversario. Nel momento in cui il Direttore di gara estraeva il rosso il TAGLIAFERRI, senza assolutamente
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schiaffeggiare, tentava in modo non violento di impedire l'estrazione dello stesso e nella confusione generale del
momento il cartellino è caduto a terra(non era intenzione del giocatore di provocare ciò)". Inoltre il TAGLIAFERRI non
tirava nessuna giacchetta e tanto meno minacciava ed offendeva in modo spropositato, protestava come gli altri
compagni; 2) per quanto riguarda gli insulti durante la partita, ciò è esagerato, perchè per oltre metà gara la
PONTOLLLIESE era in vantaggio. Confermiamo che un sostenitore si avvicinava allo spogliatoio, ma lo stesso ne era al di
là e non tentava di scavalcare o avvicinarsi per colpire il direttore di gara, ma si limitava ai consueti insulti che un arbitro
riceve da entrambe le parti. Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito
che : 1) alla notifica del provvedimento di espulsione, il calc. TAGLIAFERRI lo strattonava per la divisa e lo colpiva con un
violento schiaffo su una mano, facendo cadere il cartellino indirizzandogli nel contempo ripetuti epiteti offensivi; 2) ad ogni
decisione contraria all'A.S.D. PONTOLLIESE, un gruppo di sostenitori di detta compagine gli indirizzava frasi offensive e,
a fine gara, uno di tali sostenitori, dal recinto esterno, confinante con lo spogliatoio dell'arbitro, indirizzava a questi frasi
offensive e minacciose di atti estremi;
- ritenuto che il grave comportamento messo in atto dal calc. TAGLIAFERRI debba essere punito con
una sanzione maggiormente correlata alla condotta tenuta,
d e l i b e r a
- di squalificare il calc. TAGLIAFERRI WILLIAM sino al 30 aprile 2014 e di confermare l'ammenda di
€ 200 a carico dell'A.S.D. PONTOLLIESE.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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