COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 27.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 35 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. FONTANELLATO avverso inibizione al 26.10.2014 dir.acc.uff. GIORDANI CORRADO e ammenda € 300 per responsabilità oggettiva delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 18 del 30.10.2013 gara TEAM FRONTIERA – FONTANELLATO del 23.10.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 27.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 35 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. FONTANELLATO avverso inibizione al 26.10.2014 dir.acc.uff. GIORDANI CORRADO e ammenda € 300 per responsabilità oggettiva delibera del G.S. del C.P. di Parma contenuta nel C.U.n. 18 del 30.10.2013 gara TEAM FRONTIERA - FONTANELLATO del 23.10.2013 L'A.S.D. FONTANELLATO ricorre avverso il provvedimento sopra indicato significando che al 44° del primo tempo, dopo una azione di gioco contestata dalla panchina, l'arbitro "si recava da GIORDANI e, senza alcun preavviso, lo invitava ad uscire dal terreno di gioco. E' in quel momento che GIORDANI, avvicinandosi al direttore di gara per ribadire quella che era una sensazione fin dall'inizio dell'incontro, che tale comportamento era il frutto di un malintese avvenuto in precedenza e, nella foga della discussione, accompagnava le sue parole con un evidente gesto, anche se incontrollato, andando a colpire l'arbitro, il tutto sempre nei pressi della nostra panchina e non in campo". Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - premesso che non è stato possibile ascoltare il rappresentante della società, poichè la persona presentatasi risultava inibita, ex art. 19, comma 1, lett. h) del C.G.S.; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il dir. acc. uff. GIORDANI, dopo una decisione tecnica, entrava sul terreno di gioco e gli indirizzava ripetuti epiteti offensivi e avvicinatoglisi lo colpiva con la mano aperta al volto provocandogli dolore e veniva allontanato dal terreno di gioco. A fine gara, il dir. acc. uff. GIORDANI si recava dall'arbitro per ritirare i documenti, nonostante fosse stato allontanato in precedenza; - ritenuto che il comportamento messo in atto dal dir. acc. uff. GIORDANI debba essere punito con una sanzione maggiormente correlata alla condotta tenuta, d e l i b e r a - di inibire sino al 31.12.2014 il dir. acc. uff. GIORDANI CORRADO, confermando l'ammenda di € 300 a carico dell'A.S.D. FONTANELLATO per responsabilità oggettiva. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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