COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 27.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 36 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. DELFINI RIMINI avverso squalifica al 28.2.2014 calc. MORETTI MIRKO, ammenda € 75 per responsabilità oggettiva e ammonizione con diffida delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 19 del 6.11.2013 gara DELFINI RIMINI – MODIGLIANA CALCIO A 5 del’1.11.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 27.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 36 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. DELFINI RIMINI avverso squalifica al 28.2.2014 calc. MORETTI MIRKO, ammenda € 75 per responsabilità oggettiva e ammonizione con diffida delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 19 del 6.11.2013 gara DELFINI RIMINI - MODIGLIANA CALCIO A 5 del'1.11.2013 La S.S.D. DELFINI RIMINI ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti e, in particolare, mette in evidenza la eccessività della sanzione a carico del proprio giocatore. "Vero è che certamente, durante una esultanza il MORETTI andava fortuitamente a colpire un avversario, ma si crede che ciò sia davvero avvenuto senza alcun dolo". A questo punto il MORETTI era spintonato da un avversario e, errando, questo è certo, il MORETTI prendeva a male parole l'avversario. Il calciatore chiedeva spiegazioni all'arbitro sulle motivazioni del provvedimento di espulsione; "che qualche parola irriguardosa e provocatoria sia stata proferita, il calciatore lo ammette e fa ammenda, ma che si tratti di condotta violenta (sia verso gli avversari che verso il direttore di gara), ciò è veramente da escludere in quanto, tutto sommato, dopo un primo accendersi degli animi, la situazione rientrava subito nella normalità". Dopo l'espulsione il MORETTI non è rimasto sul rettangolo di gioco, ma ha effettivamente guadagnato lo spogliatoio. Chiede una riduzione della squalifica e l'annullamento dell'ammenda e della ammonizione. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante l'ammonizione con diffida non può essere presa in esame, trattandosi di provvedimento non impugnabile e, quindi, viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario dal quale si evince che il calc. MORETTI, capitano della S.S.D. DELFINI RIMINI, dopo la segnatura di una rete da parte della propria squadra, esaltando in maniera scomposta, colpiva un giocatore avversario, Questi reagiva, spintonando il calc. MORETTI, facendolo cadere a terra. Il calc. MORETTI, rialzatosi inveiva nei confronti dell'avversario e tentava di colpirlo, impeditone dall'intervento dei compagni di squadra. Allontanato dal campo, sostava all'interno del terreno di gioco e rivolgeva all'arbitro espressioni offensive. Al termine della gara, attendeva l'arbitro e affiancatoglisi gli rivolgeva offese e minacce; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 28.2.2014 del calc. MORETTI MIRKO e l'ammenda di € 75 a carico della S.S.D. DELFINI RIMINI. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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