COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°22 del 27.11.2013 Delibera della Commissione Disciplinare SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Allievi 37 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. FABBRICO avverso squalifica per 3 giornate calc. GUALTIERI LUCA, inibizione sino al 31.12.2014 dir.acc.uff. GUALTIERI FRANCESCO e perdita della gara delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 19 del 13.11.2013 gara ALBINEA – FABBRICO del 10.11.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°22 del 27.11.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Allievi
37 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. FABBRICO
avverso squalifica per 3 giornate calc. GUALTIERI LUCA, inibizione sino al 31.12.2014 dir.acc.uff.
GUALTIERI FRANCESCO e perdita della gara
delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 19 del 13.11.2013
gara ALBINEA - FABBRICO del 10.11.2013
Il ricorso dell'A.C. FABBRICO non può essere preso in esame, essendo stato inoltrato mancante della
firma del legale rappresentante della società, ciò che comporta la inesistenza dell'atto. La Commissione,
conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso dell'A.C. FABBRICO e dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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