COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 102/CDT del 29/11/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA PISANA CALCIO A 5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, DI AMMENDA DI € 150 E DI ESCLUSIONE DAL PROSEGUO DELLA MANIFESTAZIONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 36 C5 DEL 19.11.2013 (Gara: LA PISANA C5 – VELLETRI C5 del 12.11.2013 – Campionato Coppa Lazio Serie C2)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 102/CDT del 29/11/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ LA PISANA CALCIO A 5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
PERDITA DELLA GARA, DI AMMENDA DI € 150 E DI ESCLUSIONE DAL PROSEGUO DELLA
MANIFESTAZIONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE
LAZIO CON C.U. N. 36 C5 DEL 19.11.2013
(Gara: LA PISANA C5 – VELLETRI C5 del 12.11.2013 – Campionato Coppa Lazio Serie C2)
La Commissione Disciplinare Territoriale
Visto il reclamo in epigrafe;
rilevato che la Società LA PISANA C5 ha disatteso il contenuto della norma regolamentare che
stabilisce che, nei casi di richiesta di modifica del risultato di una gara di Coppa, la Società
ricorrente è tenuta a proporre e far pervenire al Giudice Sportivo e alla controparte, il ricorso con le
relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara.
Considerato che tale richiesta è stata trasmessa dalla Società ricorrente il giorno 20 novembre
2013 alle ore 14.31, ben oltre il termine delle ore 12.00 fissato nel regolamento delle partite relative
alle Fasi Regionali di Coppa;
che, pertanto, questa Commissione Disciplinare Territoriale, alla luce di quanto sopra esposto
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, confermando le decisioni impugnate, così come anticipato
sul C.U. N. 93 CDT del 22.11.2013.La tassa reclamo va incamerata.
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