COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 102/CDT del 29/11/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLA ADRIANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI EURO 200 E DI INIBIZIONE AL MASSAGGIATORE FINO AL 30.10.2017 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 81 LND DEL 31.10.2013 (Gara: VILLA ADRIANA – ROCCASECCA T. SAN BASILIO del 27.10.2013 – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 102/CDT del 29/11/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLA ADRIANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI EURO 200 E DI INIBIZIONE AL MASSAGGIATORE FINO AL 30.10.2017 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 81 LND DEL 31.10.2013 (Gara: VILLA ADRIANA – ROCCASECCA T. SAN BASILIO del 27.10.2013 – Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società VILLA ADRIANA sostiene, nel proprio reclamo, che il massaggiatore GAROFOLI si sarebbe limitato a protestare animatamente nei confronti dell’arbitro, senza venire minimamente il contatto con lui e che, a fine gara, avrebbe solamente richiesto spiegazioni circa il suo allontanamento. Per tali motivi, la reclamante chiede la revoca del provvedimento irrogato al proprio tesserato o, quanto meno, una sostanziale riduzione. Dagli atti ufficiali emerge, invece, una serie di gesti di inaudita violenza da parte del GAROFOLI contro l’arbitro: spintonamenti, strattonamenti, graffio sul collo con fuoriuscita di sangue, schiaffo ad un orecchio ed infine un pugno allo stomaco che causava un momentaneo mancamento di respiro. Inoltre, a fine gara, il GAROFOLI stesso minacciava ed offendeva pesantemente l’arbitro ed impediva al Dirigente locale di fornire acqua calda nello spogliatoio arbitrale. Per quanto sopra descritto, non possono essere assunte le doglianze della ricorrente e tenuto anche conto della adeguatezza della sanzione di primo grado, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impugnate, così come anticipato sul C.U. N. 93 CDT del 22.11.2013. La tassa reclamo va incamerata.
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