COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 102/CDT del 29/11/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LAMARO CINECITTA’ AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE DE SANTIS EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 75 LND DEL 24.10.2013 (Gara: ESERCITO CALCIO ROMA – LAMARO CINECITTA’ del 24.10.2013 – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 102/CDT del 29/11/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ LAMARO CINECITTA’ AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE DE SANTIS EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 75 LND DEL 24.10.2013 (Gara: ESERCITO CALCIO ROMA – LAMARO CINECITTA’ del 24.10.2013 – Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il contatto tra il calciatore DE SANTIS e l’arbitro sarebbe avvenuto in maniera del tutto accidentale, e cioè durante una protesta collettiva, a seguito della quale il giocatore era stato spinto contro il Direttore di gara, da un proprio compagno. Si è quindi chiesta una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva rispetto all’entità dei fatti. Nel referto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, l’arbitro ha descritto in maniera precisa e dettagliata il comportamento del calciatore DE SANTIS EMANUELE, il quale, in segno di protesta avverso una sua decisione, da dietro e senza che gli fosse vicino alcun compagno, lo aveva colpito con una spallata, facendolo sobbalzare in avanti di un paio di metri. Espulso per tale motivo, il giocatore si era poi avvicinato al Direttore di gara e, con atteggiamento intimidatorio, gli aveva rivolto espressioni minacciose ed offensive; successivamente si era rifiutato di abbandonare il terreno di gioco, rendendo così necessario l’intervento del capitano, che aveva dovuto accompagnarlo fuori dal campo. Confermata la natura aggressiva, minacciosa ed offensiva del comportamento posto in essere dal DE SANTIS, deve quindi ritenersi del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata, così come anticipato sul C.U. N. 93 CDT del 22.11.2013.La tassa reclamo va incamerata.
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