COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 102/CDT del 29/11/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN MICHELE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE COCUZZI STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 91 LND DEL 13.11.2013 (Gara: SAN MICHELE – PONTINIA del 10.11.2013 – Campionato di Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 102/CDT del 29/11/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN MICHELE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE COCUZZI STEFANO ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE CON C.U. N. 91 LND DEL 13.11.2013
(Gara: SAN MICHELE - PONTINIA del 10.11.2013 – Campionato di Promozione)
La Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore COCUZZI STEFANO a 4 gare
effettive.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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