COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 4 – Procura Federale – Deferimento del signor Stefano Scagni, arbitro effettivo appartenente alla Sezione di Genova, per violazione dell’art. 1/1 CGS.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/11/2013 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 4 – Procura Federale - Deferimento del signor Stefano Scagni, arbitro effettivo appartenente alla Sezione di Genova, per violazione dell'art. 1/1 CGS. Con provvedimento del 18.10.2013, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, il signor Stefano Scagni arbitro effettivo appartenente alla Sezione di Genova. Secondo l’atto di deferimento lo Scagni è accusato di aver attinto con un pugno al volto, durante una gara, un calciatore col quale aveva avuto un diverbio verbale. Dato corso agli incombenti istruttori, all’odierna riunione sono presenti: l’avv. Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale; il signor Stefano Scagni; l’avv. Pierluigi Levrero difensore di Stefano Scagni. Il rappresentante della Procura Federale ha sostenuto il principio di colpevolezza del deferito quale emerge dalla documentazione raccolta in sede d’indagine e ne ha richiesta la condanna alla sanzione dell’inibizione temporanea per mesi sei. Nell’intervento a difesa, l’avv. Pierluigi Levrero respinge l’accusa di violazione dell’art. 1 comma 1 CGS essendo il gesto del proprio assistito riconducibile a un atto istantaneo verso il comportamento chiaramente aggressivo del calciatore. Pone l’accento, altresì, come la pena richiesta contrasti con quella inflitta al calciatore per cui, nel caso di accoglimento, ci si troverebbe nella paradossale situazione in cui l’aggressore, reo di aver colpito per primo l’arbitro con uno schiaffo al volto, è punito con una pena inferiore all’aggredito. La Commissione Disciplinare ritiene fondato il deferimento per i motivi di seguito riportati. Si evince dagli atti allegati che il signor Scagni, espulso al 40’ del 2°T. il calciatore Alessio Oliveto per somma di ammonizioni, questi, nell’allontanarsi dal campo e passandogli vicino, lo colpiva con la mano destra allo zigomo sinistro. Nell’occasione si accendeva un diverbio verbale nel quale lo Scagni colpiva con un pugno al volto il calciatore Oliveto, che nel frattempo, toltosi la maglia, gli si era avvicinato con atteggiamento aggressivo. Osserva la Commissione Disciplinare che il comportamento dell’arbitro è censurabile perché contrario ai richiamati principi di lealtà, probità e correttezza imposti dall’art. 1 comma 1 CGS a tutti i tesserati della F.I.G.C.; nella determinazione della sanzione occorre però escludere dal gesto ogni forma di premeditazione essendo evidente che l’arbitro, sentendosi minacciato dal comportamento del calciatore Alessio Oliveto, ha agito in maniera istantanea, a difesa della propria incolumità. Per questi motivi, anche in considerazione dell’atteggiamento confessorio e collaborativo del soggetto deferito, sia in giudizio sia durante l’attività d’indagine, la Commissione Disciplinare infligge al signor Stefano Scagni la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi due. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it