COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società U.S. CITTA’ DI DALMINE Camp. 1° Categoria Gir. D Gara del 10-11-2013 tra Nuova Selvino / Città di Dalmine C.U. n. 29 del CRL datato 14-11-2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/11/2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società U.S. CITTA' DI DALMINE Camp. 1° Categoria Gir. D
Gara del 10-11-2013 tra Nuova Selvino / Città di Dalmine
C.U. n. 29 del CRL datato 14-11-2013
La società CITTA' DI DALMINE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore TURCO Michele per 3 gare per aver reagito ad un fallo di un avversario tirandogli un pugno in faccia (faccia/naso) lamentando che si trattava di un “buffetto” privo di violenza. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova emerge in modo inequivocabile che il calciatore TURCO aveva reagito ad un fallo dell'avversario tirandogli un pugno in faccia a gioco fermo. La decisione del G.S. appare equa in relazione alla gravità del fatto, per cui il reclamo proposto non merita accoglimento.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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