COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società US CASTELLUCCHIO Camp. 1° Categoria Gir. G Gara del 10.11.2013 tra Dak / US Castellucchio C.U. n. 29 del CRL datato 14.11.2013.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società US CASTELLUCCHIO Camp. 1° Categoria Gir. G Gara del 10.11.2013 tra Dak / US Castellucchio C.U. n. 29 del CRL datato 14.11.2013. La società US CASTELLUCCHIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione della squalifica fino al 12.03.2014 a carico dell’allenatore ROSSETTI Omero e l'ammenda di Euro 100,00, lamentando che le sanzioni sono ingiuste in quanto l'allenatore non ha proferito alcuna frase discriminatoria nei confronti dell'arbitro ed il pubblico ha tenuto un comportamento normale e non eccessivo. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, sentita la società reclamante rileva : l'arbitro sentito a chiarimenti da questa Commissione ha confermato che l'allenatore, ROSSETTI Omero, ha proferito una frase discriminatoria nei confronti dell'arbitro e di averlo correttamente e chiaramente individuato. Pertanto, merita di essere confermata la squalifica comminata al ROSSETTI dal GS, alla luce del disposto dell'Art. 11, comma II, CGS, così come l'ammenda alla società reclamante considerato il comportamento tenuto dai sostenitori che hanno minacciato reiteratamente i calciatori della squadra avversaria. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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