COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società POLISPORTIVA CASNATESE Camp. 2° Categoria Gir. H Gara del 3-11-2013 tra Cavallasca / Casnatese C.U. n. 18 della delegazione di Como datato 7-11-2013
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/11/2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società POLISPORTIVA CASNATESE Camp. 2° Categoria Gir. H
Gara del 3-11-2013 tra Cavallasca / Casnatese
C.U. n. 18 della delegazione di Como datato 7-11-2013
La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che il reclamo proposto dalla POLISPORTIVA CASNATESE è stato inviato con lettera raccomandata il 15-11-2013 e, quindi, oltre il termine regolamentare. Infatti, l'art. 38 comma 2 del C.G.S. recita; il reclamo deve essere proposto entro i sette giorni successivi alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui è riportata la decisione dell'organo che si intende impugnare. Il Comunicato Ufficiale n° 18 della delegazione di Como è stato pubblicato in data 7-11-2013 mentre il reclamo è pervenuto in data 20-11-2013.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa
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