COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società REAL CRESCENZAGO Camp. Juniores prov. Gir. B Gara del 10-11-2013 tra Real Crescenzago / Pio XI Speranza C.U. n. 17 della delegazione di Milano datato 14-11-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società REAL CRESCENZAGO Camp. Juniores prov. Gir. B Gara del 10-11-2013 tra Real Crescenzago / Pio XI Speranza C.U. n. 17 della delegazione di Milano datato 14-11-2013 La società REAL CRESCENZAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori: CAIMI Federico al termine della gara con atteggiamento minaccioso rivolgeva al direttore di gara frasi ripetutamente offensive. Veniva allontanato dal proprio allenatore; SIGNORIELLO Giovanni al termine della gara si posizionava a breve distanza dall'arbitro con atteggiamento minaccioso e lo offendeva, veniva allontanato dal proprio allenatore. Lamentando che i calciatori in questione non avevano offeso l'arbitro né ingiuriato il direttore di gara né durante la gara né al termine della stessa. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari si rileva che dal referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, risulta in modo inequivocabile che i calciatori sanzionati hanno rivolto frasi ripetutamente offensive nei confronti dell'arbitro, frasi che hanno reiterato prima di entrare negli spogliatoi. Alla luce di quanto sopra la decisione del G.S. appare condivisibile in relazione alla gravità del comportamento dei suddetti calciatori. Il reclamo pertanto va respinto. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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