COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.C. MACALLESI 1927 Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 09.11.2013 tra A.C. Bruzzano /A.C. Macallesi C.U. n. 17 della delegazione di Milano datato 14.11.2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 28/11/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.C. MACALLESI 1927 Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 09.11.2013 tra A.C. Bruzzano /A.C. Macallesi C.U. n. 17 della delegazione di Milano datato 14.11.2013 La società A.C. MACALLESI ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato alla stessa la perdita della gara per 0 - 3 avendo l’arbitro sospeso la partita in quanto non in grado di continuare ad arbitrare a seguito di una grave aggressione subita dal calciatore CERAVONE Giacomo ed avverso la squalifica dello stesso CERAVONE Giacomo fino al 31.12.2014. La società A.C.MACALLESI sostiene che l’arbitro avrebbe sospeso la gara in maniera affrettata senza un reale grave motivo e che lo stesso avrebbe usato in maniera strumentale un infortunio al dito, che, sempre a dire della società, non gli avrebbe dovuto impedire di terminare la gara. Anche la squalifica del calciatore CERAVONE Giacomo fino al 31.12.2014, pur riconoscendo la grave condotta tenuta, sarebbe spropositata in relazione ai fatti realmente accaduti Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini, osserva : Le sanzioni comminate dal GS devono ritenersi corrette e legittime sotto ogni profilo, considerato quanto emerge chiaramente dal rapporto arbitrale fonte privilegiata e primaria di prova. La gravità del comportamento e delle lesioni procurate all’arbitro giustificano sia la squalifica comminata dal Giudice Sportivo al calciatore CERAVONE Giacomo, in applicazione degli abituali criteri di giudizio adottati da questa Commissione e sia la sanzione della perdita della gara. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa se versata.
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